giovedì 28 maggio 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI

La legge n. 154 del 28 luglio 2016 sulle deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore e agricolo e agroalimentare, presuppone che gli sfalci, la legna e le potature derivante dalla manutenzione del verde siano esclusi dalla normativa sui rifiuti in quanto naturali, non pericolosi e utilizzati in agricoltura mediante processi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana.

Art. 41.
Modifica all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti:
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e) , e comma 3, lettera a) , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».