giovedì 3 dicembre 2020

Legge 557/1993 art. 9 comma 3bis ESENZIONI IMU FABBRICATI RURALI

Esenzione dei fabbricati rurali è prevista non solo per la categoria D10 ma Può essere considerato strumentale anche il fabbricato di categoria A solo nel caso che venga utilizzato come abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.

[..] 3-bis. Ai  fini  fiscali  deve  riconoscersi  carattere  di  ruralita'  alle costruzioni strumentali  necessarie  allo  svolgimento dell'attivita' agricola di cui all' e in particolare destinate:articolo 2135 del codice civile   a) alla protezione delle piante;   b) alla conservazione dei prodotti agricoli;   c) alla  custodia  delle  macchine  agricole,  degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;   d) all'allevamento e al ricovero degli animali;   e) all'agriturismo,   in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  legge  20; febbraio 2006, n. 96   f) ad  abitazione  dei  dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo  indeterminato  o  a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore  a  cento,  assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;   g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;   h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;   i) alla   manipolazione,  trasformazione,  conservazione,  valorizzazione  o commercializzazione dei    prodotti   agricoli,   anche   se   effettuate   da cooperative e  loro  consorzi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto; legislativo 18 maggio 2001, n. 228   l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.   3-ter. Le  porzioni  di  immobili  di  cui  al  comma  3-bis,  destinate  ad abitazione, sono  censite  in  catasto,  autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.   4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma  3,  si   considera  rurale anche il   fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. [..]

 

mercoledì 4 novembre 2020

Circolare N. 7/E ADE del 07.02.2007 Chiarimenti sulla ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

 La circolare fornisce chiarimenti in merito all'art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600, come noto l'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo sopracitato al fine di disciplinare l'obbligo per il condominio di operare una ritenuta sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.

Contratti interessati

Ambito oggettivo

In merito all’ambito oggettivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la ritenuta debba applicarsi sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Pertanto, la ritenuta interessa sia i contratti di appalto che i contratti d’opera, aventi ad oggetto, ad esempio, interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
L’Agenzia include, inoltre, il contratto di servizio energia, di cui all’art.1, comma 1, lett. p) del D.P.R. 412/1993, che regolamenta l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente (ivi compresa anche la manutenzione degli impianti), provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell’energia.
Diversamente, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i corrispettivi relativi a:
– forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006);

– contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.

Contratti esclusi
Non sono inoltre interessati dalla ritenuta del 4% i corrispettivi riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), in quanto assoggettati alla ritenuta del 20% ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 600/1973.

martedì 20 ottobre 2020

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto Allegato B) D.P.R. 642/1972

 Allegato B) del D.P.R. 642/1972
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e  documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei  libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su  pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni (NdR: legge ora abrogata e sostituita dagli articol i46 e 47 del TU sulla certificazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che vengano tra loro scambiati.
17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti.
19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale  effettivamente versato;
d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati].
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini su indicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e della pesca, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia.
22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o patiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

venerdì 16 ottobre 2020

Pagamento marche da bollo virtuali tramite F24

 

Il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche è trimestrale entro il 16 del mese successivo al trimestre relativo (es. trimestre 3° trimestre versamento entro il 16 ottobre). N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014

Per il versamento è possibile utilizzare il Modello F24 oridnario predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematicacon i seguenti codici tributo:

  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

lunedì 5 ottobre 2020

Servizi catastali da Fisconline gratuiti

Con fisconline è possibile effettuare una visura castale, una visura planimetrica in caso di fabbricati o richiedere un estratto di mappa in caso di terreni accedendo con le proprie credenziali al portale.

Tramite servizi ipotecari e catastali nelle "consultazioni personali" troveremo l'elenco delle proprie proprietà immobiliari da cui estrarre i documenti suddetti. Altresì nelle "risultanze catastali" inserendo il comune ed il codice fiscale di un qualsiasi soggetto potremmo verificare sia per il catasto fabbricato che per il catasto terreni le proprietà di tale persona fisica o giuridica. In questo caso troveremo un mero elenco delle proprietà senza possibilità di richiedere planimetria o estratto di mappa.

Le funzioni suddette sono completamente gratuite.

giovedì 24 settembre 2020

REGISTRAZIONE CONTRATTI COMODATO (2) - ESIGENZA DELLA REGISTRAZIONE

Per quanto riguarda i contratti di comodato (generalmente gratuiti art. 1803 c.c.) viene specificata l'esigenza della registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.
Nello specifico caso relativo alle agevolazioni IMU/TASI la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. In questo specifico caso e per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

(fonte sito Agenzia delle Entrate)

RISOLUZIONE N. 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Chiarimenti in caso di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Di seguito a stralcio della risoluzione in oggetto viene confermata ulteriormente l'estensione dell'agevolazione "dell’imposta municipale propria (IMU), nel caso di comproprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di un’area edificabile, sulla quale però persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. In particolare, alla luce del combinato disposto dei commi 741 e 743 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quesito vengono sollevati alcuni dubbi interpretativi stante il tenore letterale del comma 743, dal quale potrebbe derivare che nel caso di specie la finzione giuridica di non edificabilità di cui al comma 741 varrebbe solo per il CD o lo IAP e non anche per il comproprietario che non riveste tale qualifica, per il quale l’IMU dovrebbe determinarsi in base al valore venale del terreno. In sostanza, quindi, il terreno verrebbe a considerarsi area edificabile solo per alcuni soggetti.
Al riguardo, si ritiene che questa impostazione non possa essere condivisa e che la finzione giuridica di cui alla lett. d) del comma 741 – che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art. 1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali – continua a trovare applicazione, anche alla luce del comma 743, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari.
In merito, infatti, è bene osservare che è possibile pervenire a tale conclusione sulla scorta sia di quanto a suo tempo illustrato nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 sia dell’indirizzo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza di legittimità, (si veda la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010 nonché, tra le tante, le ordinanze n. 16796 del 2017, n. 17337 del 2018 e n. 23591 del 2019), secondo il quale «nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”».

[...] come chiarito sempre dai Giudici di Legittimità nelle pronunce sopra richiamate, è “Evidente … la relatività a cui condurrebbe la conclusione criticata, che, in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti". I Giudici aggiungono altresì che nel caso di specie, “lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area, si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non possono alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all'esercizio dell'attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli stessi, si trovano in una situazione d'impossibilità di sfruttamento edificatorio dell'area”."

sabato 18 luglio 2020

Vademecum per non fare errori negli affari

Alcuni suggerimenti per non sbagliare e non commettere errori quando stai intraprendendo un affare di qualsiasi natura.

- stare molto più attento all'occasione, è un fatto proporzionale, se sembra più vantaggioso un affare più grande potrà essere la fregatura, a tal proposito spesso e volentieri vale il detto che chi più spende meno spende;
- se l'affare inizia con un disguido e/o in partenza c'è già qualche intoppo lascia perdere da subito, proseguire un affare iniziato non nel migliore dei modi spesso ti porterà ad affrontare problemi sempre più seri; in tal senso se hai già versato un acconto, se hai già firmato un compromesso, se hai già firmato un accordo che prevede un impegno economico ma al tempo stesso c'è stato qualche disguido o qualcosa che non ti convince, valuta la perdita iniziale della caparra o dell'acconto/anticipo, non farti remore se non sei sicuro, meglio perdere dei soldi inizialmente piuttosto che cercare di portare avanti una trattativa fino alla conclusione già partita male in partenza, in questi casi al 90% ti ritroverai con maggiori perdite economiche; questa teoria è valida anche negli investimenti finanziari, se hai delle perdite ad esempio su un titolo azionario non è sempre buona cosa mediare ovvero comprare lo stesso titolo ad un prezzo più basso, il più delle volte questa tecnica ti porterà a maggiori perdite, non è una regola assoluta ma il più delle volte è così;
- non fidarti mai di nessuno, specialmente di te stesso quando fai affari;
- fai affari solo quando hai la mente lucida e possibilmente quando non hai altri problemi da affrontare;
- non avere fretta di concludere, mai, prenditi tempo, e non credere a chi ti dice che c'è un'altra persona interessata alla conclusione dello stesso affare, 9 volte su 10 è un'affermazione falsa per indurti a concludere in fretta ed a compiere degli errori;
- non essere superficiale nella trattativa, fai attenzione a tutto; non lasciare mai nulla dato per scontato, non avere paura di essere sgarbato se chiedi delucidazioni, è un tuo diritto sapere tutto e di più prima di concludere; molte persone sono molto educate, perbene, e per galateo e buone maniere non si permettono di fare domande che nel proprio modo di fare potrebbero essere equivoche e di vocazione malfidente, oppure che nel proprio modo di pensare potrebbero, secondo il proprio metro di giudizio, suscitare nella controparte un'offesa; ricorda che non tutte le persone sono oneste, molte persone potrebbero anche sembrarlo ma credere sulla fiducia o sulle tue soggettive impressioni sarà uno sbaglio enorme; stai investendo tempo e denaro pertanto non è sgarbato sollevare dubbi e/o rivolgere ogni tipo di domanda alla controparte, anzi ti osserveranno con professionalità e con attenzione e se c'è qualche inghippo se ne guarderanno bene dal non comunicartelo prima che tu lo scopra, quindi non siate avari con le domande e le richieste, non è assolutamente scortesia; di conseguenza se la controparte gira intorno alle tue domande senza dare una risposta concreta, se vedi titubanza fai attenzione perchè è probabile che vogliano nasconderti qualcosa;
- in linea generale anche se non sempre è fattibile, non fare affari con persone che non conosci minimamente o da cui non puoi avere referenze; questo accorgimento è proporzionale con l'importanza e la grandezza dell'investimento, è chiaro che c'è differenza dal concludere un affare immobiliare rispetto ad un affare di poche centinaia di euro, in linea generale in un affare immobiliare escludi ogni tipo di investimento se non conosci direttamente o almeno con delle referenze le persone che hai di fronte;
- fatti aiutare, chiedi consiglio ad almeno una persona di tua fiducia o a un famigliare prima di concludere qualsiasi tipo di contratto, quattro occhi funzionano meglio di due, e più ne hai meglio è; discutere e parlarne con persone che conosci potrebbero aprirti la mente e se hai delle persone che ti sono vicine potranno darti i giusti consigli; in controbattuta valuta anche i consigli delle persone che ti stanno intorno e ovviamente non prendere tutto alla lettera, pensa con la tua testa in primis ma parlarne con qualcuno comunque è di fondamentale importanza per ponderare ogni tipo di scelta;
- se la controparte è prepotente, arrogante, e ha un modo di fare che non ti piace interrompi immediatamente la trattativa;
- durante la trattativa se la controparte allude ad eventuali tuoi comportamenti non corretti è semplicemente perchè è lui stesso a tramare alle tue spalle;
- tendenzialmente non fare affare con determinate categorie di lavoratori, non è discriminazione ma alcune categorie di lavoro sono già predisposte a frodare, seppur al confine con la legalità, le persone.



giovedì 28 maggio 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI

La legge n. 154 del 28 luglio 2016 sulle deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore e agricolo e agroalimentare, presuppone che gli sfalci, la legna e le potature derivante dalla manutenzione del verde siano esclusi dalla normativa sui rifiuti in quanto naturali, non pericolosi e utilizzati in agricoltura mediante processi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana.

Art. 41.
Modifica all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti:
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e) , e comma 3, lettera a) , nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

giovedì 30 aprile 2020

STRADE VICINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizione di strada vicinale privata e pubblica
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) aggiornato alla L. 27 febbraio
2014, n. 15 e al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L.
11 agosto 2014, n. 114

Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade
- Titolo II, Capo I, art.13, comma 6 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della
strada)

Manutenzione e gestione strade vicinali
- Titolo II, Capo I, art.14 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)

Consorzio per la gestione di strada vicinale e carico delle spese di gestione
- Art.14 Legge12 febbraio1958 n. 126
- Allegato F (art. 1,9,18,19,20,51,84) Legge 20 marzo 1865, n. 2248
- D.L.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446 (Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al
pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa,
secondo la diversa importanza delle strade)
- T.A.R. Friuli Venezia Giulia 24 luglio 1989 n. 277
- Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n. 3387

martedì 28 aprile 2020

Vivaismo - Nomenclatura di riferimento

NOMENCLATURA DI RIFERIMENTO

List of names of woody plants
International standard ENA 2010-2015
Applied Plant Research
The Netherlands, 2010

Sito di riferimento
http://www.internationalplantnames.com/


NORME UTILIZZO NOMENCLATURA

I nomi di pianta sono composti da due termini: il primo indica il genere, il secondo la specie.
Genere: prima lettera maiuscola Es. Fagus
Specie: tutto minuscolo Es. Fagus sylvatica
Ibrido intraspecifico: indicato con x minuscola tra genere e specie Es. Hamamelis x intermedia
Ibrido intragenerico: indicato con x minuscola prima del genere e specie
Es. x Cupressocyparis leylandii
In alcuni casi la specie può non essere indicata
Es. Camellia “Cornish Snow”, Cornus “Eddie’s White Wonder”, Cornus “Rutlan”
La specie può essere suddivisa in: cultivar, sottospecie, varietà, forma.
Cultivar: tra virgolette – ogni parola descrittiva della varietà inizia con maiuscola
        Es. Fagus sylvatica “Atropupurea Major”
Sottospecie: dopo la specie si indica con l’abbreviazione subsp. e il nome è scrittto in minuscolo
          Es. Cedrus libani subsp. atlantica
Varietà: dopo la specie si indica con l’abbreviazione var. e il nome è scritto in minuscolo
      Es. Callicarpa bodinieri var. giraldii
Forma: dopo la specie si indica con l’abbreviazione f. e il nome è scritto in minuscolo
Es. Cornus florida f. rubra     
Es. Viburnum plicatum f. tomentosum

I nomi riportati tra parentesi sono nomi obsoleti ma ancora commercialmente molto utilizzati
Es. Carpinus betulus “Columnaris” (Carpinus betulus “Monumentalis”)
Es. Cedrus libani “Glauca” (Cedrus atlantica “Glauca”)
Es. Magnolia hypoleuca (Magnolia obovata)
Es. Malus toringo var. sargentii (Malus sargentii)

Per piante sottoposte a royalty si utilizza dopo il nome della pianta l’appendice ® (Marchio Registrato Protetto) oppure l’appendice PBR (protezione del diritto di riproduzione - Plant Breeders Rigths).
Es. Hydrangea macrophylla “Hami” ®, Hydrangea paniculata “Snowwhite” PBR

In alcuni casi dopo il nome della pianta (genere, specie, varietà etc.) nei cataloghi vengono indicate alcune caratteristiche importanti dal punto di vista commerciale
Es. Acer palmatum da seme, Acer palmatum a ceppaia, Parrotia persica a più tronchi, Calocedrus decurrens da innesto, Calocedrus decurrens da seme, Magnolia x soulangeana fiore bianco

Appunti di nomenclatura botanica

Un po’ di storia

L’Uomo ha sempre mostrato interesse per le innumerevoli forme di vita presenti sulla Terra, ponendosi il problema di descriverle e raggrupparle in modo logico ed ordinato. Prima che la scienza moderna muovesse i primi passi, i nomi degli organismi viventi venivano tramandati per mezzo dei nomi volgari, che risultavano spesso diversi a seconda dei luoghi d’origine e delle varie tradizioni popolari. Spesso ad uno stesso nome potevano corrispondere specie sistematicamente distanti fra loro (ad esempio il termine “cedro” viene anche oggi riferito sia all’agrume Citrus medica sia al genere Cedrus appartenente alle conifere). In poche parole non esisteva ancora un sistema universale che garantisse un classificazione precisa e univoca per ogni organismo vivente.
Già in epoca classica, i grandi filosofi greci tentarono di dare un ordine alle varie componenti del mondo naturale, senza peraltro riuscirci compiutamente. In particolare, Aristotele operò una prima formale distinzione fra il regno degli animali (organismi a crescita definita, capaci di muoversi e alimentarsi) e il regno delle piante (organismi a crescita indefinita, incapaci di muoversi ed alimentarsi). Parte dei suoi studi furono proseguiti dal suo allievo Teofrasto che, classificando oltre 500 piante nei suoi due trattati, pose le prime basi della scienza botanica.
Nuovi contributi di tipo naturalistico furono apportati anche durante il periodo della Roma antica. Tra questi il più importante fu sicuramente Historia naturalis di Plinio il Vecchio, un trattato in forma enciclopedica che riuniva numerose informazioni anche su varie specie esotiche allora poco conosciute.
Sebbene le teorie aristoteliche rimasero in uso fino al termine del Medioevo, già durante il Rinascimento, Andrea Cisalpino elaborò un primo embrionale sistema tassonomico (De Plantis, 1583), in seguito utilizzato per la creazione del suo famoso “Erbario Cesalpino” (1563). L’esigenza di una corretta e seria nomenclatura, era fortemente sentita anche nel campo della Medicina: un piccolo errore di identificazione poteva talvolta comportare l’utilizzo involontario di piante velenose, con gravi rischi per la salute dei pazienti. D’altro canto, lo studio delle piante medicinali (dette anche “semplici”) aveva un ruolo fondamentale nella preparazione dei medici dell’epoca che sovente rappresentavano a pieno titolo i veri e propri botanici cinquecenteschi. Fu questa la ragione che portò nel 1545 alla nascita del primo orto botanico della storia, ovvero l’Orto Botanico di Padova (detto anche “Hortus Simplicium" o Orto dei semplici), all’interno del quale venivano accolte le principali collezioni di piante medicinali a scopo didattico.
Un ulteriore passo avanti nel campo della nomenclatura, fu compiuto da due botanici svizzeri, i fratelli Gaspard e Johann Bauhin, artefici di un nuovo sistema di classificazione fondato su nomi latini (Pinax theatri botanici, 1596).
La figura che però diede il maggior contributo allo sviluppo della sistematica moderna fu sicuramente il celebre naturalista svedese Linneo (Carl Nilsson Linnaeus, 1707-1778). Con i suoi studi sulla diversità biologica, in Systema Naturae (1735) e Species Plantarum (1753), cercò di riunire e ordinare gli organismi secondo un sistema gerarchico basato su caratteristiche morfologiche condivise. Egli definì la specie come l’unità di base di classificazione e, rielaborando i concetti ideati precedentemente dai Bauhin, introdusse il cosiddetto sistema linneano secondo il quale ogni organismo viene posizionato, mediante una scala gerarchica, in una serie di gruppi tassonomici, detti taxa (taxon, al singolare). Le suddivisioni principali di questo sistema sono: Regno, Phylum, Classe, Ordine, Famiglia, Genere, Specie. Il nome di ogni specie, viene indicato, secondo la nomenclatura binomia linneana, da due termini latini: nome del genere (detto anche epiteto generico) seguito dall’epiteto specifico (che caratterizza e distingue una specie da altre appartenenti allo stesso genere).


Utilizzo dei nomi scientifici

I nomi scientifici si basano sul sistema di nomenclatura binomia ideata da Linneo, e rappresentano lo standard di classificazione degli organismi, riconosciuto a livello mondiale. Vediamo ora alcune delle principali regole da seguire per un loro corretto utilizzo.

1. Come abbiamo detto, Il nome di una specie è formato dal nome del genere seguito dall’epiteto specifico. Sia il genere che l’epiteto specifico devono essere scritti in corsivo, il genere con l’iniziale maiuscola e l’epiteto specifico con l’iniziale minuscola (es. Drosera intermedia è corretto mentre Drosera Intermedia è errato).
L’epiteto specifico deve essere necessariamente preceduto dal genere affinché il nome della specie sia corretto. Ciò assume un’importanza fondamentale quando ci riferiamo a delle specie con lo stesso epiteto specifico ma appartenenti a generi diversi (es. Drosera intermedia e Utricularia intermedia).

2. Quando in un discorso si fa riferimento per la prima volta a una specie, questa deve essere riportata per esteso (es. Heliamphora nutans). Se nelle frasi seguenti si fa di nuovo riferimento alla stessa specie o ad altre dello stesso genere, quest’ultimo può essere abbreviato (es H. nutans, H. tatei).

3. Data la loro natura di binomi latini, i nomi scientifici delle specie non devono essere preceduti da articoli né essere riportati al plurale.
Ad esempio è errato scrivere “la Sarracenia flava e la Sarracenia leucophylla presentano filloidi”, mentre è corretto: “Sarracenia flava e Sarracenia leucophylla presentano filloidi”. È altresì sbagliato scrivere “le Sarracenie flave”.

4. Se a seguire l’epiteto specifico sono presenti sottospecie, varietà o forme, queste andranno riportate in corsivo con l’iniziale minuscola, mentre le abbreviazioni “subsp.”, “var.” e “f.” rimarranno in stampatello (es. Sarracenia purpurea subsp. venosa var. burkii f. luteola). Ricordiamo che l'ordine gerarchico è dato da specie, sottospecie, varietà e forma, e che con "sottospecie" si indica quasi sempre un gruppo di piante geograficamente isolate che mostrano dei caratteri diversi dal resto della specie, ma che non sono ancora sufficientemente distinte da giustificare la creazione di una specie a se stante; con "varietà" si indica un gruppo di piante con alcuni tratti peculiari che le differenziano da altre della stessa specie o sottospecie, non così distinti come nelle sottospecie, ma comunque ben identificabili; con "forma" si indicano piante con un tratto morfologico distintivo che compare occasionalmente in una popolazione di piante della stessa specie (ad esempio una colorazione o forma insolita).

5. Molte volte notiamo un nome, abbreviato o meno, dopo il nome scientifico. Esso ci da informazioni sull'autore (o gli autori) che ha descritto la specie e che ne ha stabilito il nome.
Ad esempio:
Sarracenia purpurea L. (L. indica che è stata descritta da Linneo);
Drosera citrina Lowrie & Carlquist è stata descritta da Lowrie e Carlquist;
Pinguicula filifolia Wright ex Griseb. è invece stata validamente descritta da Grisebach (secondo le regole del Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica – ICBN, l’autore che precede la particella “ex” è colui che ha scoperto per primo la specie o che l’ha precedentemente descritta ma in maniera non valida). Le abbreviazioni dei nomi dei botanici sono standardizzate.

 6. Quando una specie viene trasferita ad un altro genere mantenendo lo stesso epiteto specifico, l'autore a cui è attribuita la descrizione viene posto tra parentesi e si aggiunge l'autore responsabile dello spostamento. Drosophyllum lusitanicum ad esempio, collocato inizialmente da Linneo nel genere Drosera e successivamente trasferito al genere Drosophyllum da Link, viene indicato come Drosophyllum lusitanicum (L.) Link.
L’epiteto specifico può inoltre essere trasferito tra ranghi tassonomici di livello inferiore o superiore:
Drosera tormentosa, ad esempio, descritta nel corso dell’800, è stata in seguito riconosciuta come una varietà di Drosera montana (Drosera montana var. tormentosa (St. Hil.) Diels);Sarracenia rubra subsp. alabamensis (Case & Case) Schnell è stata spesso considerata da taluni autori come specie a se stante (S. alabamensis). Anche in questi casi rimane testimonianza, tra parentesi, dell'autore del nome iniziale.

7. Gli ibridi sono degli individui prodotti dall’incrocio di due organismi. L’incrocio può avvenire fra specie diverse (interspecifico), fra generi diversi (intergenerico) o fra sottospecie diverse (intraspecifico). In quest’articolo descriveremo solo le regole principali per l’utilizzo dei nomi degli ibridi interspecifici, lasciando la trattazione completa a testi più autorevoli.
Supponiamo quindi di avere due esemplari appartenenti a specie diverse: Sarracenia flava e S. purpurea; se utilizziamo il polline di quest’ultima (genitore maschile) per impollinare un fiore di S. flava (genitore femminile), otterremo un ibrido semplice di costituzione S. flava × S. purpurea (= S. × catesbaei). L’incrocio può altresì essere effettuato invertendo l’ordine dei genitori: la pianta che produrrà i semi (genitore femminile) dovrà essere sempre indicata prima del genitore maschile. il segno di moltiplicazione “×” (cross), presente in ogni formula, può essere indicato anche tramite una “x” minuscola scritta in stampatello. Quando il sesso dei genitori di un ibrido non è conosciuto, è sempre preferibile mettere i nomi delle specie in ordine alfabetico. Incroci multipli possono portare alla formazione di individui di costituzione assai complessa, spesso indicata tra parentesi: Sarracenia × umlauftiana è ad esempio un ibrido complesso di costituzione:
[(purpurea × psittacina) × (leucophylla × psittacina)]. Come osservato negli esempi precedenti, per sostituire le complesse formule degli ibridi, talvolta si usano dei nomi particolari (catesbaei, umlauftiana). Questi termini dovranno essere riportati in corsivo con l’iniziale minuscola, esattamente come avviene per gli epiteti specifici.

8. Col termine cultivar (varietà coltivata) si intende una pianta o un insieme di piante selezionate in virtù di particolari caratteristiche o combinazioni di caratteri desiderabili che le accomunino (colore, aspetto, vigore, resistenza ai patogeni ecc.). Una volta propagate correttamente attraverso le apposite modalità definite all’atto della registrazione, le piante di una determinata cultivar mantengono inalterate le proprie caratteristiche per cui sono state scelte. E’ bene puntualizzare che il concetto di “varietà coltivata”  è nettamente diverso dalla varietà intesa in sensi prettamente botanici: quest’ultima infatti fa riferimento ad un particolare tipo genetico all’interno di una specie, che si è propagato e selezionato spontaneamente fino a costituire una popolazione con determinate caratteristiche. Le cultivar d’altro canto, possono essere rappresentate anche da una sola pianta, da ibridi ottenuti dall’incrocio fra più due o più specie e, talvolta, linee prodotte per autoimpollinazione. Per non addentrarci eccessivamente nel complesso sistema di regole (per il quale rimandiamo al Codice Internazionale per la Nomenclatura delle Piante Coltivate) divideremo le cultivar in due categorie ben distinte:
 -    cultivar definite “cloni”: vengono propagate esclusivamente per via vegetativa (divisione, talea ecc.) in modo che le piante figlie risultino geneticamente identiche all’individuo di partenza. Esse rappresentano sicuramente la tipologia più diffusa nell’ambito delle piante carnivore (es. Sarracenia 'Adrian Slack' , Dionaea 'B52', tanto per citarne alcune).
-    cultivar che comprendono anche piante geneticamente differenti, accomunate però da alcuni tratti fenotipici (o estetici) in comune (colore, forma del fiore, portamento ecc.). Possono essere riprodotte per autoimpollinazione o incroci fra linee simili, in modo che le successive generazioni mantengano ancora le caratteristiche fissate all’atto della registrazione. A tal riguardo, è bene puntualizzare che non sempre viene ottenuta una progenie con le qualità desiderate: la ricombinazione genetica porta talvolta ad esaltare i caratteri recessivi, con conseguente perdita dei caratteri iniziali. Esempi di questa tipologia, si riscontrano frequentemente nel caso delle piante annuali.

I nomi delle varie cultivar vengono rappresentati da un nome botanico (che in questo caso può essere il nome di un genere, di una specie o talvolta di un ibrido) seguito dall’epiteto del cultivar; quest’ultimo deve essere necessariamente un termine non latino, posto tra singoli apici, non in corsivo, con l’iniziale maiuscola e può essere preceduto o meno da “×” (nel caso degli ibridi), anche se è preferibile la forma contratta. 

Esempi: Dionaea muscipula 'B52'; Drosera 'California Sunset' / Drosera × 'California Sunset'; Sarracenia 'Adrian Slack' / Sarracenia × 'Adrian Slack'.
Nota: in passato era consuetudine utilizzare il termine "cv." davanti all’epiteto, cosa che oggi non viene più ammessa; è quindi sbagliato scrivere Sarracenia flava var. rubricorpora cv. 'Burgundy', mentre è corretto Sarracenia flava var. rubricorpora 'Burgundy' o Sarracenia 'Burgundy'.
Le “varietà coltivate”, affinché risultino valide, dovranno inoltre essere presentate ad un organo di registrazione internazionale (ICRA), che nel caso delle piante carnivore è l'ICPS.
Ciascuna cultivar dovrà essere accompagnata da un nome scelto dall'autore (non contenente termini latini e che non sia già stato utilizzato) e da una descrizione con foto che dovrà essere pubblicata su un periodico ad ampia diffusione, come ad esempio il la Carnivorous Plant Newsletter.
9. Le doppie virgolette sono spesso utilizzate per dare un nome ad una determinata pianta senza che questa sia stata registrata come cultivar. In passato venivano utilizzate insieme ai singoli apici in vari modi, per far riferimento alla location (Drosera intermedia "Mt. Roraima"), a particolari caratteristiche della pianta (Sarracenia flava “heavily veined”), al coltivatore che l’ha selezionata o a colui a cui è stata dedicata la pianta (Sarracenia leucophylla "Viv Topham", Sarracenia × "Diane Whittaker"). Oggi si preferisce riportare come note che seguono il nome questi dettagli di tipo descrittivo (es. Roridula dentata, Cederberg Mountains, nord di Città del Capo).

Nomi volgari e nomi linguistici

La nomenclatura scientifica si è rivelata di gran lunga la scelta migliore per quanto riguarda la classificazione precisa e univoca delle varie specie. D'altra parte, gli organismi viventi sono stati da sempre identificati anche attraverso i cosiddetti "nomi volgari" e i "nomi linguistici".
I nomi volgari rappresentano tutti quei termini attribuiti in base alle tradizioni popolari di una data regione o luogo d'origine. Come conseguenza di ciò, ciascuna specie è in grado di assumere diversi nomi anche a distanza di pochi chilometri, rendendo talvolta difficile un corretto inquadramento sistematico. Ad esempio il corbezzolo (Arbutus unedo) può assumere in Italia oltre novanta nomi volgari, di cui almeno una decina nella sola Toscana. A complicare ancor più le cose può succedere che ad uno stesso nome volgare corrispondano specie diverse.
Diversi nomi locali o regionali vengono utilizzati anche per le piante carnivore nostrane: ad esempio Utricularia australis è conosciuta anche come Erba vescica delle risaie, Erba vescia o Ova di Rospi; Pinguicula vulgaris come Erba unta comune o Erba dei cagli. Talvolta il nome volgare può essere antecedente al nome scientifico, per la cui creazione può essere stata presa ispirazione da un nome già esistente in una data lingua.
I nomi linguistici, al contrario dei precedenti, si basano sulla trasposizione in una data lingua dei binomi latini, favorendone così l'uso nella quotidianità; questo può essere utile specialmente nel caso dei paesi non di lingua neolatina (es. Gran Bretagna, Germania, Giappone), dove ogni binomio scientifico risulta scarsamente comprensibile o pronunciabile. I nomi linguistici sono composti da un nome seguite da un aggettivo e possono derivare da traslitterazione ( es. "Amanita falloide" per "Amanita phalloides").
Lo stesso Pignatti, nella sua Flora d'Italia, opera di riferimento a livello nazionale, propone per molte specie dei nomi linguistici comuni. A differenza di ciò che accade per i nomi volgari, sarebbe auspicabile una relazione univoca tra binomio scientifico e nome linguistico.
La relazione che intercorre fra denominazione scientifica e il corrispettivo nome linguistico è comunque difficile da inquadrare in regole ben precise. Il linguaggio legato ad esempio alla divulgazione o ai media, porta alla creazione di nuovi termini che, pur essendo naturalmente meno precisi dei relativi binomi latini, rappresentano una terminologia alternativa utilizzata spesso anche dalla comunità scientifica (es. "pino marittimo" in italiano e "maritime pine" in inglese).

Per quanto riguarda il come scriverli, sia i nomi volgari che quelli linguistici, non vanno scritti in corsivo; il primo termine può essere scritto con l'iniziale maiuscola, mentre gli epiteti successivi, sempre che non siano presenti nomi di persona o geografici (es. Giglio di S. Giovanni), con l'iniziale minuscola. E' comunque accettata anche la scrittura con entrambe le iniziali minuscole.

La necessità di creare un nome linguistico nasce essenzialmente quando una specie è comune, o comunque molto nota, oppure di qualche utilità. Anche relativamente ai "generi" vale lo stesso discorso. Ecco che la lingua italiana contempla il nome "pioppo" per il genere Popolus, oppure, restando nell'ambito delle piante carnivore, i nomi comuni "drosera", "pinguicola" e "utricolaria", generi presenti nella flora nostrana. E' altresì accettato il nome "nepente" per il genere Nepenthes, e questo sia perchè, pur non presente in Italia, la nepente è nota in tutto il mondo da diversi secoli, sia perchè la parola "nepente" è già presente nella lingua italiana (ad indicare una bevanda mitologica greca). Che necessità poteva esserci nel creare nomi comuni per, ad esempio, i generi Heliamphora o Drosophyllum?

Altri termini utilizzati in nomenclatura

hort. = indica che il nome è usato frequentemente negli orti botanici e in orticoltura.

nom. illeg. = nome non utilizzabile ma correttamente pubblicato (citabile ad esempio tra i sinonimi di una specie).

nom. inval. = nome non validamente pubblicato e quindi a tutti gli effetti "inesistente" dal punto di vista formale.

cf. (o cfr.) = Quando si ha un dubbio sul nome di una pianta, essa va confrontata con un altra (che presenta similarità) in modo da escludere o confermare l'appartenenza a quella specie.

aff. = si usa quando si vuole indicare un affinità di una specie con un altra nel caso vi sia incertezza.

nom. nud. = si usa quando un un binomio è stato pubblicato sprovvisto di descrizione scientifica. Anche questo tipo di nome è "inesistente" dal punto di vista formale per la normativa vigente.

sp. = questo termine viene utilizzato quando, per una determinata pianta, si conosce il genere ma non la specie precisa.

subsp. = sottospecie. Nota: In passato veniva anche usato il termine ssp. (spesso per rappresentare le sottospecie nel campo della zoologia più che in quello della botanica). Adesso sta cadendo in disuso in favore del più recente subsp.

spp. (o sp. , pl.) = termine utilizzato per far riferimento a tutte le specie (o molte specie) di un dato genere. Es. [C]Sarracenia[/C] spp.

sp. nov. = nuova specie (si utilizza solo nell'articolo scientifico dove la specie viene descritta).

stat. nov. = si usa per indicare uno spostamento: passaggio da sottospecie a specie, varietà a sottospecie ecc. (si utilizza solo nell'articolo scientifico dove lo spostamento viene effettuato)

syn = sinonimo che fa riferimento ad una determinata specie.

sphalm. typogr. = viene utilizzato quando ci si accorge che un determinato nome di specie è stato scritto in modo errato (errore di stampa)

var. = varietà.

f. = forma.




giovedì 23 aprile 2020

Dichiarazione antimafia per impianti fotovoltaici

Il GSE ha l'obbligo annuale di acquisire la documentazione antimafia ai sensi della normativa D. Lgs. 159/2011, i soggetti interessati sono i titolari di convenzione con il GSE per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro per tutto il periodo incentivante.
Tale obbligo è sempre considerato dovuto anche se l'assetto societario del dichiarante non è cambiato nell'arco temporale dell'anno.
Per la trasmissione della documentazione è necessario accedere al portale GSE con le proprie credenziali e in prima pagina vi è l'icona relativa (documentazione antimafia - accedi).
Si accede così all'elenco delle dichiarazioni già inviate.
La dichiarazione prevede la compilazione di tre sezioni principali:
- Rappresentante Legale
- Società
- Soci, titolari di cariche e qualifiche, responsabili tecnici o membri del collegio sindacale/revisore dei conti così come previsto dall'art. 85, commi 2 e 2bis, del D.Lgs. n. 159/2001: per accedere a questa sezione l’utente deve prima salvare la dichiarazione tramite il bottone “Salva”.
I documenti d’identità sono obbligatori per l'invio della dichiarazione, potranno essere caricati nella sezione “Riepilogo allegati” e dovranno essere in formato PDF e di dimensione massima pari a 5 MB.
L'ensenzione dalla dichiarazione antimafia è prevista per quei soggetti contenuti nell'art. 83 comma 3 della predetta normativa D.L. 159/2011.
[..]
3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

    a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
    b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
    c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
    d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
    e) per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superiori a 150.000 euro. 

[...]
Se persona giuridica è possibile indicarsi nella apposita White List nel caso la stessa fosse nell'elenco della Prefettura territorialmente competente.

venerdì 3 aprile 2020

COVID-19 | Analisi dati al 03.04.2020

Aggiornamento del 03.04.2020, database Ministero della Salute.

Nessuna regressione anche oggi e nessun miglioramento significativo se non un costante aumento dei casi assoluti e un costante aumento dei casi attivi, questo lo chiamano miglioramento solo perché i casi Covid-19 destinati alla terapia intensiva non aumentano ma è evidente che i casi attivi sono comunque sempre maggiori delle guarigioni. Costante sostanzialmente anche il numero dei decessi. Aumenti assoluti maggiori sono riscontrati a Isernia +26,67% e Avellino +14,71%.





I contagi attivi aumentano in tutte le regioni italiane, valore "migliore" quello del Piemonte con +0,70% valore peggiore ancora quello della Campania con un aumento del 9,91%


Sinceramente la situazione è fuori controllo, le restrizioni attuali non sono significative per il contenimento. La soluzione è utilizzare sistemi più rigidi perché i decreti ad oggi emessi hanno troppe deroghe che permettono a chiunque di uscire da casa oppure si ricercano nuove regole stile sistema alla "svedese" per evitare anche un ulteriore e a questo punto con queste regole inutile insostenibile crollo economico.

giovedì 2 aprile 2020

COVID-19 | Analisi dati al 02.04.2020

Aggiornamento del 01.04.2020, database Ministero della Salute.

Aumenti assoluti maggiori sono riscontrati a Firenze + 18,39% e Oristano + 16,67%.





I contagi attivi aumentano in tutte le regioni italiane, valore "migliore" quello della Lombardi con +0,43% valore peggiore quello della Campania con un aumento del 8,3%.


DECRETO N. 4004 del 01/04/2020 DICHIARAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI VIVAISTICHE.

Con il Decreto in oggetto viene sostanzialmente spostata la scadenza della dichiarazione annuale delle produzioni vivaistiche dal 31.03 al 30.04 di ogni anno. Vengono altresì introdotte oltre alla comunicazione delle specie e genere delle piante prodotte anche la quantità.

Di seguito il sunto del decreto:

CONSIDERATO che:
● il Regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Operatori Professionali, nel rispetto degli articoli 65 e 66, provvedono ad aggiornare i tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono e piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle attività entro il 30 aprile di ogni anno;
● il D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190 al punto 15.2 prevede la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di ogni anno;

RITENUTO necessario:
● allineare le tempistiche previste dal D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 a quelle del
Regolamento (UE) 2016/2031 per le comunicazioni che gli operatori professionali
devono fare al Servizio fitosanitario relativamente ai “tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti”;
● prevedere che le comunicazioni relative all’elenco delle specie vegetali prodotte
e commercializzate sia di tipo qualitativo e quantitativo secondo il modello
allegato A di numero 1 pagina parte integrante e sostanziale del presente atto;
● modificare la data per la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie
vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di ogni anno prevista dal
D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190, posticipandola al 30 aprile di ogni anno;
● che le comunicazioni devono essere trasmesse al Servizio fitosanitario in ERSAF
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;

DECRETA
1. di modificare il D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 prevedendo che la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate sia effettuata da parte degli operatori professionali entro la data del 30 aprile di ogni anno anziché entro il 31 marzo di ogni anno, ferme restando le altre previsioni del citato decreto;
2. anno come previsto dal D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190;
3. che la comunicazione dovrà essere fatta nel rispetto dei contenuti dell’allegato A di n 1 pagina parte integrale e sostanziale del presente atto;  (nell'allegato viene specificata la necessità di aggiungere le quantità prodotte)
4. che la comunicazione dovrà essere fatta alla casella di Posta Elettronica
Certificata fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it.
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

mercoledì 1 aprile 2020

COVID-19 | Analisi dati al 01.04.2020

Aggiornamento del 01.04.2020, database Ministero della Salute.

Aumenti assoluti maggiori sono riscontrati a Oristano + 33% e Rieti + 32%.
Le diminuzioni sono dovute ai casi classificati in altro/in fase di verifica.







I contagi attivi aumentano in quasi tutte le regioni italiane, unici decrementi in Valle D'Aosta -2,17% e Bolzano -2,63%. Peggiore dato è ancora quello del Molise con un + 11,97%.



martedì 31 marzo 2020

COVID-19 | Analisi dati al 31.03.2020

Aggiornamento del 31.03.2020, database protezione civile.

Aumenti assoluti maggiori sono riscontrati a Ragusa + 18% e Rieti + 20%. Continua ad essere positivo essendo solo in lieve aumento i contagi assoluti nelle province soggette alle prime restrizioni e nelle zone più colpite in precedenza come Bergamo e Brescia.




I contagi attivi aumentano in tutte le regioni italiane, in maniera più lieve rispetto a ieri ma nessun decremento. Dato migliore quello lombardo con un + 0,47%, mentre il dato peggiore è quello del Molise con un + 9,35%.


lunedì 30 marzo 2020

COVID-19 | Analisi dati al 30.03.2020

In base ai dati divulgati dalla protezione civile in data odierna, la seguente elaborazione dei dati rappresenta l'incremento degli infetti in termini assoluti per provincia in percentuale al 30.03.2020 rispetto a ieri.
Peggiore situazione riscontrata è quella della provincia di Benevento con un incremento del 70% dei casi.
Relativamente positive rispetto alla media nazionale le province soggette alle prime restrizioni.


Sempre in base ai dati della protezione civile odierni di seguito viene elaborato a livello regionale la mappa degli incrementi o meno dei contagi attivi ovvero la differenza in percentuale rispetto al giorno precedente tra il numero degli infetti al netto delle guarigioni e dei decessi. Si denota il miglioramento della Valle D'Aosta, Lombardia, Friuli V. G. e soprattutto dell'Umbria (-7,02%). Grave incremento dei casi attivi in Campania e Puglia rispettivamente del 11,76% e 10,68%.


mercoledì 25 marzo 2020

Ravvedimento operoso 2020 - schema sanzioni

Di seguito schema per il ravvedimento operoso con le sanzioni da applicare per il 2020

- entro i primi 14 giorni     sanzione 15%   Riduzione da ravvedimento 1/10    Sanzione ridotta da ravvedimento 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)

- dal 15° al 30° giorno sanzione 15%    Riduzione da ravvedimento 1/10  Sanzione ridotta da ravvedimento   1,5%

- dal 31° al 90° giorno sanzione 15%  Riduzione da ravvedimento   1/9    Sanzione ridotta da ravvedimento 1,67%

- dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione saznione 30%  Riduzione da ravvedimento   1/8    Sanzione ridotta da ravvedimento 3,75%

- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento    1/7  Sanzione ridotta da ravvedimento   4,29%

- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva   sanzione  30%  Riduzione da ravvedimento   1/6     Sanzione ridotta da ravvedimento  5%

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso era stabilito nella misura del 0,80%

A seguito decreto Cura Italia art. 60 prevede mini proroga delle scadenze del 16 marzo al 20 marzo 2020 ulteriormente prorogata per talune categorie e versamenti, in caso di ritardato pagamento per le scadenze del 16 marzo prorogate al 20.03 da considerarsi per lo schema precedente la data del 20 marzo o dell'ulteriore proroga.

esempio: versamento 1040 di euro 1000,00 al 16/03 prorogato al 20/03 versamento con ravvedimento il 25.03.2020
ravvedimento operoso al 25/03 da considerare quindi il ravvedimento "sprint" 1000,00*0,1%*5 giorni = 5,00 euro quale sanzione
interessi di mora 1000,00*0,05%*5/36500 = 0,01 euro
pertanto
codice tributo 1040 mese 0002 anno 2020 euro 1000,01
codice tributo 8906 mese 0002 anno 2020 euro 5,00

Duplicato della Tessera Sanitaria (TS e TS-CNS)

In caso di furto, smarrimento o in caso deterioramento della carta o di illeggibilità dei dati o del codice a barre sopra riportati può essere richiesto un duplicato gratuito (una tatum nel corso dell'anno solare) attraverso il portale dell'ADE Fisconline.
Per procedere accedendo con le proprie credenziali al portale e alla propria scrivania sarà sufficiente aprire la tendina sulla sinistra sui "Servizi per" e "richiedere", qui è presente l'opzione per richiedere il duplicato della tessera sanitaria nazionale; di seguito si riporta il testo dell'ADE:

Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale

Il servizio permette di richiedere on-line il duplicato della Tessera Sanitaria (TS), della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) o del tesserino di codice fiscale. Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.

Attenzione
Non è necessario richiedere la riemissione della TS, quando questa sia prossima alla scadenza: in tempo utile la nuova tessera verrà spedita automaticamente al cittadino, sempre che sia confermato il suo diritto all'assistenza sanitaria. Per maggiori informazioni si rimanda alle FAQ del portale Progetto Tessera Sanitaria.

Occorre specificare la motivazione della richiesta: furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica; in quest'ultimo caso viene richiesta l'indicazione del numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale da sostituire.

Il duplicato per sostituzione tecnica della TS/CNS può essere richiesto solo in caso di deterioramento della carta o di illeggibilità dei dati o del codice a barre sopra riportati. In caso di problemi nell'utilizzo come Carta Nazionale dei Servizi (accesso ai servizi on-line regionali o della Pubblica Amministrazione) ci si deve rivolgere ad uno degli sportelli abilitati della propria Regione presso cui è stata abilitata la carta (informazioni dettagliate sul portale Progetto Tessera Sanitaria).

Dopo l'invio della richiesta vengono effettuati i controlli di congruenza e correttezza di tutti i dati inseriti, mediante confronto con quelli registrati in Anagrafe Tributaria (AT). Superati i controlli, viene inviata la TS o la TS/CNS all'indirizzo presente in AT se il richiedente è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti viene inviato il tesserino di codice fiscale.

Attenzione
Per i titolari di TS/CNS la richiesta di duplicato comporta l'automatica disattivazione dell'ultima tessera emessa.

Casi per i quali il duplicato non può essere emesso:

    in AT risulta un indirizzo non significativo
    il numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale inserito è errato (in caso di richiesta per sostituzione tecnica)
    per il soggetto è già in corso l'emissione di una tessera, ad es. per duplicato richiesto da una ASL o da un ufficio dell'Agenzia, oppure per riemissione automatica della tessera in scadenza

In caso di problemi nell'uso di questo servizio, è possibile chiedere il duplicato della TS alla ASL di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia, o il duplicato del tesserino di codice fiscale ad un ufficio dell'Agenzia.

I cittadini residenti all'estero che vogliono richiedere il duplicato della tessera devono rivolgersi all'Ambasciata/Consolato nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.

Per richiedere il duplicato è necessario fornire i seguenti dati:
Motivazione richiesta


Furto o Smarrimento
Sostituzione tecnica:
Codice della Tessera da sostituire:

mercoledì 4 marzo 2020

Nota Tecnica 9475/2020 sull'applicazione della nuova normativa fitosanitaria del Regolamento 2016/2031

In data 28.02.2020 il MIPAAF ha emanato una nota tecnica di chiarimento in merito all’applicazione di alcune disposizione riguardanti in particolare le figure dell’utilizzatore finale e del manutentore del verde e la VENDITA PER CONTRATTO A DISTANZA.

Qui trovate la nota tecnica 9475/2020

Nello specifico interessante e di notevole importanza la nuova definizione di utilizzatore finale che si estende oltre alle persone fisiche ad alcune figure giuridiche quali Hotel, comuni, Condomini etc. ovvero a tutte quelle figure sia fisiche che giuridiche che acquistano piante non agendo per fini commerciali o professionali.

Vengono inoltre elencati ed esplicitati le categorie di manutentori del verde soggette o meno al RUOP ed infine viene specificato che la vendita tramite contratto a distanza non si configura nel caso in cui il ritiro del materiale da parte dell'acquirente avviene presso una sede del venditore.

martedì 14 gennaio 2020

Utilizzo del contante - nuove regole in arrivo

Introdotto l’abbassamento della soglia di utilizzo del contante così determinata:
- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge, così come sopra rideterminato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto della norma, il minimo edittale della sanzione prevista per la relativa violazione, già fissato in euro 3.000,00, viene ad essere rimodulato in misura conforme alle soglie di nuova introduzione.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale della sanzione comminabile è fissato a 1.000,00 euro. Resta fermo il massimo edittale della sanzione fissato in  50.000,00 euro.

lunedì 13 gennaio 2020

FAQ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relative a nuovo Regime Fitosanitario

Link relativo alle FAQ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relative a nuovo Regime Fitosanitario - di seguito il testo integrale riportato dal sito del Mipaaf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14873


INDICE FAQ
CONTESTO GENERALE (da 1 a 5)
ORGANISMI NOCIVI (da 6 a 12)
REGISTRO UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI (da 13 a 25)
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (da 26 a 27)
PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO (da 28 a 30)
PASSAPORTO DELLE PIANTE (da 31 a 68)
IMPORT/EXPORT (da 69 a 70)
TRACCIABILITA' (da 71 a 72)
CONTROLLI UFFICIALI (da 73 a 74)
APPOSIZIONE MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO (da 75 a 76)
TARIFFA FITOSANITARIA (da 77 a 79)
  
Abbreviazioni:
ON: Organismo Nocivo
OP: Operatore Professionale
QP: organismo nocivo da quarantena (Quarantine Pest)
RNQP: organismo nocivo non da quarantena (Regulated Non Quarantine Pest)
SF: Servizio Fitosanitario

CONTESTO GENERALE
1.CHI È INTERESSATO DAL NUOVO REGOLAMENTO FITOSANITARIO 2016/2031?
Tutti coloro che sono interessati dall'introduzione e dallo spostamento nel territorio europeo o dalla esportazione verso Paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, così come definiti dal regolamento UE 2016/2031.

2.LA NORMATIVA IN OGGETTO VIENE APPLICATA SOLO IN CONCOMITANZA ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E QUINDI SOLO A PIANTE, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI OGGETTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE?
No il nuovo regime fitosanitario si applica ad ogni pianta, prodotto vegetale ed altro oggetto specificato nel regolamento UE 2016/2031 e che è oggetto di introduzione, di spostamento nel territorio europeo o di esportazione verso Paesi terzi.

3.LA NORMATIVA VIENE APPLICATA SOLO PER ESPORTAZIONI ALL'ESTERO O ANCHE SUL SUOLO NAZIONALE?
La normativa si applica ad esportazioni verso Paesi terzi. Se richiesto da un paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal territorio dell'Unione verso tale paese sono accompagnati da un certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione.
Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sono esportati da uno Stato membro ma sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati in un altro Stato membro, le rispettive autorità competenti si scambiano le necessarie informazioni fitosanitarie necessarie a rilasciare il certificato fitosanitario per l'esportazione. Lo scambio di informazioni assume la forma di un documento armonizzato denominato «certificato di pre-esportazione» nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie. Il certificato di pre-esportazione è richiesto dall'operatore professionale.

4.DAL 14 DICEMBRE OGNI OPERATORE PROFESSIONALE COSA DEVE FARE CON I VEGETALI GIÀ IN PRODUZIONE E PRESENTI NELLE AZIENDE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP), laddove richiesto. Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La richiesta di registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell'operatore professionale utilizzando i modelli di cui al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante è emessa dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e deve essere richiesta presentando la relativa modulistica sopra richiamata (vd. Si vedano al riguardo le note informative su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali pubblicate nel portale Mipaaf al link sopra indicato).
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313.
  
5.È PREVISTO UN SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DEL REG. (UE) 2016/2031?
Per le fattispecie già previste dal decreto legislativo 214/2005 si applicano le sanzioni in esso contenute e il nuovo sistema sanzionatorio sarà perfezionato con la predisposizione della normativa nazionale, che darà applicazione al nuovo regime fitosanitario.
    
ORGANISMI NOCIVI
6.DOVE POSSO TROVARE LE LISTE DEGLI ORGANISMI NOCIVI?
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati redatti gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
  
7.GLI ORGANISMI CHE NON SONO ELENCATI A LIVELLO EUROPEO POSSONO ESSERE SOGGETTI A ULTERIORE DISPOSIZIONI?
Il regolamento fitosanitario offre agli Stati membri la possibilità di istituire misure di controllo sul loro territorio per organismi nocivi non regolamentati a livello europeo o misure di controllo più rigorose che superano gli obblighi previsti per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP) e gli organismi non regolamentati. Tuttavia, queste misure nazionali, eventualmente emanate con Decreto, non devono costituire un ostacolo agli scambi né concorrenza arbitraria.

8.COME SONO CATEGORIZZATI GLI ORGANISMI NOCIVI?
Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l'Unione europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all'interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi. Sono definiti negli allegati II e III del regolamento di esecuzione 2019/2072.
3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell'Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l'intensificazione di indagini di sorveglianza, l'elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori). Sono definiti dal regolamento di esecuzione 2019/1072.
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione europea. Sono definiti nell'allegato IV del regolamento di esecuzione UE 2019/2072.
  
9.COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA (QP)?
Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sua identità è stata accertata ;
b) non è presente nel territorio, oppure, se presente, la sua presenza all'interno di tale territorio non è ampiamente diffusa
c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno delle parti di detto territorio in cui è assente,
d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente;
e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto.
Tra gli organismi nocivi da quarantena sono definiti gli organismi nocivi RILEVANTI per l'Unione, per i quali il territorio definito cui si fa riferimento nella parte introduttiva di questo paragrafo è il territorio dell'Unione. Per questi non è consentito l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell'Unione.
  
10.COSA SI INTENDE PER ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI?
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione e figurano nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento 2019/1072.
  
11.COSA DEVE FARE L'OP SE SOSPETTA LA PRESENZA DI UN PATOGENO DA QUARANTENA?
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che può soddisfarne le condizioni, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sonotto il proprio controllo, ne dà immediata notifica al Servizio fitosanitario competente affinché possano essere adottate misure. Se opportuno, l'operatore professionale provvede ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione.
Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo, consulta il Servizio fitosanitario regionale competente, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione e agisce secondo le disposizioni fornite dal SFR.
L'operatore professionale, inoltre, ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il proprio controllo sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo. Se le piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve immediatamente:
a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;
b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati;
c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti
  
12.COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA (RNQP)?
Un ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA RILEVANTE PER L'UNIONE è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
* la sua identità è stata accertata;
* è presente nel territorio dell'Unione;
* non è un Organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione;
* è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto;
* la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile;
* sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante in questione.
Figurano nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072.
  
REGISTRO UFFICIALE OPERATORI PROFESSIONALI
13.COME SI REGISTRA UN OPERATORE PROFESSIONALE?
L'OP deve presentare una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha la propria sede legale attraverso la modulistica di cui al link
h ttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
L'articolo 66, punto 2, del regolamento 2016/2031 elenca gli elementi che devono essere obbligatoriamente dichiarati in domanda.
Tra questi si evidenzia:
· Indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall' OP per svolgere le proprie attività;
· Tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti vegetali
Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio Fitosanitario regionale registra l'Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di registrazione ufficiale deve includere il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO per lo stato italiano (IT). Il nuovo codice di registrazione RUOP avrò pertanto la seguente composizione:
IT- codice ISTA Regione ove ha sede legale l'OP- numero progressivo
Gli OP registrati sono tenuti a presentare annualmente, se del caso, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
Nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 31448, sono descritte le modalità operative transitorie per l'applicazione dei nuovi Regolamenti in relazione all'iscrizione al RUOP e all'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante.
  
14.IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 PREVEDE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP) (ART. 65) IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) (ART. 20, D.LGS 214/2005). CHI DEVE ISCRIVERSI AL NUOVO REGISTRO?
Tutti gli operatori professionali appartenenti alle categorie di cui all'art. 65 del reg. 2016/2031, di seguito richiamate, dovranno registrarsi nel registro unico RUOP. Un operatore professionale potrà essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta.
a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante
b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante
c) gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione, di esportazione o di pre-esportazione
d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno;
e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) , se richiesto da un atto di esecuzione
La registrazione non si applica agli operatori professionali che
a) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
b) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari;
c) la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
d) la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
  
15.IL CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI, ALBERGHI, ECC.?
Il regolamento (UE) 2016/2031, all'articolo 2 comma 12, definisce chiaramente l'utilizzatore finale come la "persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale".
Pertanto, l'aspetto discriminante è legato alla natura giuridica del soggetto i quanto persona fisica e all'utilizzo del materiale vegetale ad uso privato. Un privato cittadino che acquista per uso personale è un utilizzatore finale; un albergo in quanto organismo unitario caratterizzato da una pluralità di persone fisiche o da un complesso di beni (società con scopo produttivo Spa, S.r.l., sapa, srls) è una persona giuridica pertanto non può essere considerato un utilizzatore finale. Analogamente il condominio.
Un privato cittadino è un utilizzatore finale anche se acquista con fattura.
  
16.SONO UN OPERATORE PROFESSIONALE GIÀ REGISTRATO, DEVO REGISTRARMI? IL MIO NUMERO DI ISCRIZIONE CAMBIERÀ?
Gli operatori professionali che risultano già iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), transitano nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, senza la presentazione di una domanda di registrazione, se tutti gli elementi essenziali per il rilascio dell'iscrizione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale. Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020, che include la presentazione dell'elenco, con la collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che si intendono svolgere.
Il numero identificativo dell'operatore sarà unico in tutto il territorio europeo. Questo sarà aggiornato sulle base delle procedure descritte nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 34148.
  
17.IN CHE MODO GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI DEVONO DICHIARARE O AGGIORNARE LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E IL TIPO DI MERCI?
Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare annualmente, se sono intervenute modifiche, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda di registrazione entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
L'aggiornamento deve essere presentato utilizzando i modelli scaricabili nel portale del Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746

18.L'OP CHE AD OGGI È ISCRITTO AL RUP COSA DEVE FARE IN VISTA DELLA PIENA OPERATIVITÀ DEL NUOVO REG. (UE) 2016/2031 DAL 14 DICEMBRE 2019? DEVE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOP?
Dal 14 dicembre 2019 i Servizi fitosanitari competenti per territorio ove è presente la sede legale registreranno d'ufficio nel nuovo RUOP:
* Gli operatori professionali già iscritti al RUP autorizzati ad emettere il passaporto;
* Gli OP già autorizzati in base all'art. 19 ad applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi in legno.
A tutti questi OP verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale, che sarà così composto: IT-codice Istat regione-numero attualmente assegnato
  
19.L'OP CHE AD OGGI NON È ISCRITTO AL RUP DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI AL RUOP? E, NEL CASO, COSA DEVE FARE PER ISCRIVERSI?
L'Operatore professionale dovrà obbligatoriamente iscriversi al RUOP se rientra in una delle categorie previste dall'art. 65 del regolamento UE 2016/2031, presentando una domanda all'SFR competente per territorio ove ha sede legale attraverso modelli scaricabili nel portale del Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
  
20.DOVE TROVO IL MODULO PER LA REGISTRAZIONE AL RUOP?
I modelli sono consultabili e disponibili nel portale Mipaaf al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.

21.NEL CASO L'OP SI LIMITI AD IMPORTARE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE DEVE ISCRIVERSI AL RUOP? NEL CASO, QUALI REQUISITI DEVE AVERE?
Si. Deve obbligatoriamente iscriversi al Ruop in quanto soggetto che importa. Non vi sono requisiti richiesti se non la necessità di presentare una domanda di registrazione al RUOP conforme a quanto previsto dall'art. 66 del regolamento 2016/2031.
  
22.IN ITALIA I LABORATORI DI ANALISI (PUBBLICI E PRIVATI), GLI AGRICOLTORI MOLTIPLICATORI, GLI STOCCATORI ED I DISTRIBUTORI SARANNO CONSIDERATI SOGGETTI ALL'ISCRIZIONE AL RUOP?
L'iscrizione al RUOP non è legata a categorie professionali ma alle attività che si intendono svolgere indicate all'art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.
  
23.QUALI SONO I LIMITI CHE DESCRIVONO I PICCOLI QUANTITATIVI DI SEMENTI CHE ALL'ART. 65, PUNTO 3.B, DEL REG. 2016/2031 PREVEDONO L'ESCLUSIONE DELL'ISCRIZIONE NEL RUOP DEGLI OP CHE FORNISCONO ESCLUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE AGLI UTILIZZATORI FINALI?
La Commissione europea deve ancora integrare il regolamento di base 2016/2031 stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
  
24.FIORISTI E GARDEN CENTER CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP, SI DEVONO ISCRIVERE AL RUOP?
No, se vendono esclusivamente al dettaglio ad utilizzatori finali.
  
25.LE SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI O REGIONALI), CHE ACQUISTANO LE PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE COLTIVARE O COMUNQUE MANIPOLARE DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?
Al Ruop devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una delle categorie specificate all'art. 65 del regolamento 2016/2031.



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI  
26.QUALI REQUISITI DOVRÀ AVERE LA PERSONA CHE ESEGUIRÀ I CONTROLLI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA?
L' operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve assicurare che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa o effettua gli esami su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini del rilascio del passaporto (art. 87 del reg. 2016/2031), affinché possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami scrupolosi richiesti.

27.L'OP È TENUTO A GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER ALMENO 3 ANNI. CI SONO FORMAT O MODALITÀ PARTICOLARI?
Un operatore professionale, al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni particolari in relazione a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, ad altre prescrizioni particolari , anche in relazione a Zone protette, deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita, gli operatori professionali che l'hanno fornita. Analogamente, un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita gli operatori professionali ai quali è stata fornita.
Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante o nei casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente rilasci un passaporto delle piante per conto di un operatore registrato, tale operatore deve assicurare la tracciabilità mediante la registrazione dei seguenti dati: a) operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione; b) operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita; c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. I dati devono essere conservati per almeno tre anni.
Gli operatori professionali sopra indicati devono inoltre istituire sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro centri aziendali/siti produzione.
  
PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO  
28.COSA SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Gli operatori autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante possono elaborare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro attività professionali
I piani di gestione dei rischi devono essere approvati dal Servizio fitosanitario competente.
I piani di gestione dei rischi comprendono, eventualmente sotto forma di manuali di procedura operativa standard (POS), almeno i seguenti elementi:
− Le informazioni richieste in sede di domanda di Registrazione al Ruop all' operatore professionale (art.66 punto 2 del reg. 2016/2031);
− Le informazioni in merito ai sistemi di tracciabilità attuati;
− La descrizione dei processi di produzione, una analisi dei punti critici e le misure adottate dall'operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
− le procedure messe in atto nel caso di presenza sospetta o confermata di organismi da quarantena;
− la registrazione degli interventi realizzati;
− i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto;
− la formazione impartita al personale.
Gli operatori professionali che per almeno due anni consecutivi attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi forniscono maggiori garanzie in relazione al livello di protezione fitosanitaria nei loro siti di produzione. Pertanto, il Servizio fitosanitario competente può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali su tali operatori ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se tale Piano di gestione è stato approvato dal Servizio fitosanitario medesimo.
  
29.CI SONO FORMAT DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Il Servizio Fitosanitario nazionale ha in programma l'elaborazione di linee guida di indirizzo per la stesura dei Piani di gestione del rischio. Si prevede la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.
  
30.E' OBBLIGATORIO REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
No. L'elaborazione di un Piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa dell'operatore autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.
  
PASSAPORTO DELLE PIANTE
31.CHE COS'È UN PASSAPORTO DELLE PIANTE EUROPEO (PP)?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie previste dal regolamento 2016/2031 e il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 83 del reg. UE 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313.

32.CON IL NUOVO REGOLAMENTO fitosanitario, QUALI SONO LE NUOVE NORME RIGUARDANTI IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP)o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) eavere avuto l'autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (vd. Nota informativa su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali).
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE) 2017/2313, in particolare:
  - Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
  - Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
  - Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.
Nello specifico in relazione ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e della vite si rimanda alle note tecniche pubblicate al link (Sezione "Le nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo")
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530
  
33.SONO PREVISTE NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PASSAPORTO DELLE PIANTE E RELATIVI CONTROLLI?
Sì, sono previste norme transitorie specifiche.I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313 .
Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020. I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.
Pertanto, nel periodo transitorio, nonsi applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate alla precedente domanda (materiale non certificato o materiale certificato).
Tutti i passaporti delle piante devono essere rilasciati in un formato comune, che faciliterà la loro visibilità e li renderà più facilmente riconoscibili in tutta l'Unione europea. I modelli di riferimento sono individuati dal regolamento 2017/2313.
Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata. Il passaporto semplificato che consentiva l'integrazione delle informazioni sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non è più ammesso.

34.A QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione sono elencati nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ», per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati all'allegato XIV del regolamento (UE) 2019/2072.
  
35.DA QUANDO IL NUOVO FORMATO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE SARÀ OBBLIGATORIO?
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 devono essere conformi ai modelli di cui al regolamento 2017/2313. I passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019, quindi conformi alla direttiva 92/105/CEE, e che sono presenti per le merci ancora sul mercato o ancora in circolazione dopo tale data, restano validi fino al 14 dicembre 2023. Oltre tale data, saranno validi solo i passaporti che soddisfano i requisiti del nuovo regolamento 2017/2313 / UE

36.CHI RILASCIA I PASSAPORTI DELLE PIANTE E A QUALI CONDIZIONI?
I passaporti delle piante saranno rilasciati da operatori professionali, a condizione che siano autorizzati a tal fine dal Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale.
  
37.QUALI CONTROLLI DEVONO ESEGUIRE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono in particolare:
- sottoporre le piante, i prodotti vegetali e gli altri articoli coperti dal passaporto delle piante, nonché il loro materiale di imballaggio, a revisioni approfondite per garantire che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dei passaporti delle piante. Questi esami vengono effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi connessi e comportano almeno un esame visivo;
- monitorare in particolare i punti della produzione delle piante e i processi di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari;
- informare immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente in caso di presenza sospetta o accertata di un Organismo nocivo da quarantena
  
38.PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE L'UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRTE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO PASSAPORTO ALLA PIANTA?
No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto sull'unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita intesa come: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
L'apposizione del passaporto sull'unita di vendita deve avvenire prima del suo spostamento nel territorio dell'Unione o prima di un suo spostamento o introduzione in una zona protetta, in conformità all'art.83 del reg. 2016/2031 e del reg. (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente distinguibile e leggibile.

39.AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/2031 (ART.79, 1 A), I PASSAPORTI SONO OBBLIGATORI PER TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO; COSA VUOL DIRE TUTTE PIANTE DA IMPIANTO?
Così come definito dall'art. 2 del regolamento (Ue) 2016/2031, per "piante da impianto" si intendono piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate; dove per impianto sono intese tutte le operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione. Es. (Elenco non esaustivo) piante radicate in vasi o non; talee radicate (e non); portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti vegetali ecc.
  
40.GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO "UNITÀ DI VENDITA" E "LOTTO"?
Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e tecniche o esigenze di commercializzazione.

41.COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione della denominazione botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente il nome della varietà. Il taxon non va interpretato in modo estensivo ma è necessario scendere sempre al livello più basso (specie o genere) quando possibile.
  
42.SE IL COMMERCIANTE A STA COMPRANDO PIANTE DA UN FORNITORE B PER UN CLIENTE C E QUESTE PIANTE SONO TRASPORTATE DIRETTAMENTE DA B A C, QUESTE PIANTE POSSONO AVERE UN PASSAPORTO DELLE PIANTE CON SOPRA L'IDENTIFICAZIONE DEL COMMERCIANTE A? OVVIAMENTE CON LA CONDIZIONE CHE A, B E C POSSANO GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ.
È possibile perché il Regolamento riguarda la movimentazione delle piante nell'Unione Europea, non solo il commercio. Il Passaporto delle Piante iniziale (apposto da B) può rimanere sulle piante. Il commerciante A può usare anche il suo Passaporto delle Piante. Spetta a lui decidere, anche se la tracciabilità deve ovviamente essere registrata da tutti gli operatori in ogni passaggio.
  
43.CHI VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?
La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore finale.

44.I COMMERCIANTI INTERMEDIARI CHE COMPRANO E VENDONO PIANTE ALL'INGROSSO GIÀ PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, COME DEVONO COMPORTARSI CON I PASSAPORTI? USANO IL PASSAPORTO FORNITO DAL PRODUTTORE, DEVONO RESTITUIRE IL PASSAPORTO, REGISTRANO I LORO PASSAPORTI O DEVONO RIFARLI TUTTI E QUINDI ANCHE LA TRACCIABILITÀ? CHI RICEVE I BENI REGISTRATI SU UN PASSAPORTO SENZA TRACCIABILITÀ?
I PASSAPORTI ORIGINALI EMESSI DAL COLTIVATORE, CHE ACCOMPAGNANO LE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, POSSONO ACCOMPAGNARE LE PIANTE IN TUTTI I PASSAGGI COMMERCIALI.
Un commerciante può anche cambiare il passaporto delle piante ed emettere nuovi passaporti delle piante. In ogni caso, la tracciabilità deve essere garantita, tutti i passaggi documentati e registrati.
  
45.I "GIARDINIERI NON PROFESSIONISTI" SONO ESCLUSI DALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Sì, sono esclusi. In qualità di utenti finali possono ricevere piante accompagnate dal passaporto delle piante (ad es. apposto alla pianta etichettata singolarmente), ma il fornitore non ha l'obbligo di emettere un Passaporto delle Piante per loro.
Ci sono 2 eccezioni:
- qualora l'utente finale si trovi in una zona protetta ZP (si vedano gli specifici allegati di cui al regolamento (UE) 2019/2072) avrà bisogno del Passaporto delle Piante ZP;
- le piante ricevute tramite vendite a distanza (ad es. internet) dovranno essere accompagnate da un Passaporto delle Piante (PP o ZP).
    
46.I PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?
I passaporti delle piante non sono numerati.
Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Reg. 2016/2031 e dal reg. 2017/2313. Nei modelli di riferimento di cui al regolamento UE 2017/2313, allegato Parte A e parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui modalità di composizione sono a discrezione dell'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull'unità di vendita.
    
47.CI SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME ELENCHIAMO I PASSAPORTI?
Non ci sarà più il registro dei passaporti. Dovrà essere garantita la tracciabilità. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l'identificazione della singola unità di vendita.
  
48.IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?
Sì, in quanto il passaporto delle piante delle essere apposto sulla più piccola unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto su questo in modo tale che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.
  
49.COME DEVONO REGISTRARE E ARCHIVIARE I PASSAPORTI DELLE PIANTE OPERATORI PROFESSIONALI CHE FUNGONO DA INTERMEDIARI E CHE HANNO VENDUTO LO STOCK AL VIVAIO CON I PASSAPORTI SOTTO FORMA DI ADESIVI SUI VASI?
Gli operatori professionali sono chiamati a garantire la registrazione di tutte le informazioni e dei dati per almeno tre anni in modo tale che ciò assicuri una tracciabilità efficace e assicuri, nel caso insorga una problematica fitosanitaria, tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante e consenta al Servizio fitosanitario competente di risalire all'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita e all'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita. Le modalità sono a discrezione dell'operatore professionale.
  
50.ANCHE AGLI ACQUIRENTI SARÀ RICHIESTO DI CONSERVARE I DATI DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
È un obbligo degli Operatori professionali e degli Operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante assicurare la registrazione di tutti i dati pertinenti il passaporto delle piante. Non è invece un obbligo per l'utilizzatore finale definito come la "persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Esempio: singoli individui e privati cittadini.
    
51.COSA SUCCEDE SE IL CLIENTE PERDE IL PASSAPORTO APPLICATO SULLE PIANTE (PERCHÉ CADE, SI STRAPPA, ECC.)? GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO APPLICARE IL PASSAPORTO ANCHE SUI DOCUMENTI O INVIARLO TRAMITE POSTA O FOTO?
Il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che deve essere saldamente apposta sull'unita di vendita in modo che non sia alterabile e che in modo che sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto semplificato, integrato al documento di accompagnamento commerciale (fattura o documento di trasporto) non è pertanto più ammesso.
  
52.COME PUÒ ESSERE EMESSO UN PASSAPORTO DELLE PIANTE ELETTRONICO? SI PUÒ USARE UN SOFTWARE PROPRIO O CE NE SARÀ UNO DI TIPO UFFICIALE?
La Commissione, mediante atti di esecuzione, potrà stabilire le modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici, nonché modalità appropriate ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione non sono stati ancora adottati, pertanto il passaporto delle piante elettronico non è utilizzabile.
  
53.QUAL È IL FORMATO DEL NUOVO PP?
Il formato del nuovo passaporto è definito dal Regolamento (UE) 2016/2031 Allegato VII e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 . Sono previste 4 categorie:
* per spostamenti all'interno dell'UE
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette
* per spostamenti all'interno dell'UE combinati con un'etichetta di certificazione ufficiale
* per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette combinati con un'etichetta di certificazione ufficiale.
  
54.CHI AUTORIZZA L'OP AD EMETTERE PASSAPORTO?
Il Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale autorizza l'Operatore Professionale a rilasciare i PP. Il Servizio Fitosanitario dispone che l'OP anteponga al codice di tracciabilità la sigla della provincia ove è ubicato il centro aziendale seguita dal numero progressivo del centro aziendale stesso.
  
55.QUALI SONO I REQUISITI CHE UN OP DEVE RISPETTARE PER POTER EMETTERE PP?
L'OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni. Deve inoltre disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti dal Reg. 2016/2031 ed in particolare deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione.
L'OP deve conservare i risultati di questi controlli per almeno 3 anni
  
56.IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SEMENTI DI CUI ALL'ART. 5 1096/71 PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO SUFFICIENTE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEL LOTTO AI FINI DEL REG. 2016/2031?
Si, per le sementi certificate, per le quali e' previsto un PP integrato con l'etichetta ufficiale di certificazione. Per le altre sementi il registro di carico e scarico può essere utilizzato ai fini del codice di tracciabilità.
  
57.COME FARÀ L'OP A SAPERE QUALI ORGANISMI NOCIVI (QP E RNQP) DEVE CONTROLLARE? CI SARANNO DELLE LISTE DI ORGANISMI DA CONTROLLARE PER SPECIE?
Gli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell'Unione o sulle piante da impianto, sono stati stabiliti con il regolamento (UE) 2019/2072.

58.I MATERIALI PRODOTTI PRIMA DEL 14 DICEMBRE PROVVISTI DI PASSAPORTO POTRANNO CIRCOLARE?
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE rimarranno validi fino al 14 dicembre 2023.

59.RIGA A DEL PASSAPORTO: IL NOME DELLA PIANTA VA MESSO COME GENERE E SPECIE, OPPURE SI PUÒ METTERE SOLO IL GENERE? PARE CHE PER VASSOI MISTI DI PIANTE GRASSE/SUCCULENTE SIA STATO CONCESSO L'UTILIZZO DEL NOME DELLA FAMIGLIA, DIVENTA PERTANTO NECESSARIO AVERE UN QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI NOMI BOTANICI DELLE SPECIE COINVOLTE.
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al regolamento Ue 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C, è D). In particolare, nei modelli di cui all'allegato parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l'indicazione delle denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà. Pertanto, quando più specie sono inserite nello stesso contenitore la lettera A ė seguita dai nomi botanici di tutte le specie interessate o del taxon di riferimento.
Recenti interpretazioni del concetto di taxon (es. Ordine) da parte di alcuni Stati membri sono state sottoposte all'attenzione della Commissione che le ha definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più basso (specie, genere, famiglia). La Commissione sta predisponendo una modifica legislativa al riguardo.

60.ASSODATO CHE L'ETICHETTA DEL PASSAPORTO DEVE ACCOMPAGNARE L'UNITÀ DI VENDITA E CHE IL PASSAPORTO SEMPLIFICATO (DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E/O CONTABILI CHE SOSTITUISCONO IL PASSAPORTO) NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO, È POSSIBILE RIPORTARE ALCUNI DATI DEL PASSAPORTO SUI DOCUMENTI CONTABILI/ACCOMPAGNATORI?
Fermo restando che il passaporto delle piante è una etichetta ufficiale apposta sulla singola unità di vendita, chiaramente visibile e distinguibile da ogni altra informazione o etichetta posta sullo stesso supporto e fermo restando che il passaporto semplificato (integrato al documento di accompagnamento commerciale quale fattura o documento di trasporto) non è più ammesso, l'operatore può ri portare dati o riferimenti al passaporto delle piante sui documenti commerciali, purché tali documenti non creino in alcun modo confusione o si sostituiscano al passaporto delle piante e purché siano rispettate leprescrizioni sopra richiamate.Si sottolinea che nel passaporto delle piante, il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall'operatore e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.

61.L'OP A CHE VENDE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AD UN OP B, IL QUALE LE RIVENDE AD UN OP C CHE LE VENDE AD UN UTILIZZATORE FINALE: L'OP A DEVE EMETTERE PASSAPORTO? DEVE RIPORTARE LA TRACCIABILITÀ?
Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale.
In relazione all'uso del codice di tracciabilità la commissione europea sta predisponendo un regolamento applicativo.

62.UN OP REALIZZA COMPOSIZIONI DA DESTINARE AD UN GARDEN PER LA MESSA IN VENDITA AD UTILIZZATORI FINALI; POSSIBILE CASISTICA PER PASSAPORTI, IN RELAZIONE ALLE PIANTE COMPONENTI:A. PIANTE DELLA STESSA SPECIE MA DI PARTITE DIVERSE; B. PIANTE PROVENIENTI IN PARTE DA AUTOPRODUZIONE ED IN PARTE ACQUISTATE DA FORNITORI; COME CI SI COMPORTA NELLA COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO?
Ogni operatore professionale deve garantire la tracciabilità dei materiali acquistati o autoprodotti e dei materiali forniti, in modo da poter risalire all'eventuale operatore fornitore e all'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita.

63.GIARDINIERI PROFESSIONISTI. CONSIDERATO CHE L'ACQUISTO DI PIANTE AVVENGA PRESSO UN OP, SI POSSONO PRESENTARE DIVERSI CASI IN RELAZIONE AI DESTINATARI PRESSO I QUALI LE PIANTE VENGONO MESSE A DIMORA, AD ESEMPIO PRESSO UTILIZZATORE FINALE (PRIVATO): DEVONO EMETTERE PASSAPORTO?
I giardinieri professionisti non devono emettere passaporti delle piante (e quindi non ė obbligatoria la loro registrazione nel Ruop) in quanto la loro attività è legata alla prestazione di un servizio, quale la realizzazione di parchi, giardini ecc. che include la messa a dimora di piante ma non la loro vendita.
Il rilascio di eventuali fatture è per la prestazione professionale resa e non può essere per la fornitura di piante in quanto tale attività non può includere la vendita/fornitura di piante.
Qualora questa avvenga il giardiniere si configura come commerciante/garden con tutti gli adempimenti correlati (iscrizione al Ruop e rilascio del passaporto delle piante).
Si precisa che l'utilizzatore finale, a norma dell'art.2 del regolamento 2016/2031, si configura come persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Pertanto, sono esclusi condomini, hotel, comuni, altre amministrazioni ecc..

64.SE LE PIANTE ACQUISTATE DA SCUOLE AGRARIE VENGONO POI VENDUTE, DEVE ESSERE EMESSO PASSAPORTO? VA COMUNQUE TENUTA LA TRACCIABILITÀ?
Gli operatori professionali che effettuano la vendita rilasciano sempre il passaporto se:
- se la vendita riguarda piante, prodotti delle piante o altri oggetti per i quali è richiesto l'uso di un passaporto delle piante PP o ZP;
- se la vendita è destinata ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza;
- se la vendita, anche diretta, è destinata a utilizzatori finali in zone protette.
In tali casi devono essere iscritti al Ruop ed essere autorizzati al rilascio dei passaporti delle piante da parte del servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale

65.I SUBSTRATI (TERRICCI COMMERCIALI, TORBE, MISTI DI TORBE E DRENANTI, DI TORBE E COMPOST, DI COCCO E TORBE, ECC.) DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA PASSAPORTO?
No non necessitano di passaporto delle piante ai sensi nell'allegato XIII del reg.2019/2072

66.QUANDO SI PARTECIPA A FIERE ALL'ESTERO CON PIANTE E ALTRI PRODOTTI VEGETALI CHE POI VENGONO RIPORTATI IN ITALIA, COME DEVONO ESSERE GESTITI I PASSAPORTI?
Nell'ambito dell'Unione europea la circolazione richiede l'uso del passaporto per le piante e i prodotti vegetali per i quali è previsto. Se il materiale non muta lo stato fitosanitario può essere commercializzato con il passaporto delle piante originario.

67.REGOLAMENTO (UE) 2019/2072, ART. 17, C. 1: A QUALI PIANTE DA IMPIANTO VIENE APPLICATO IL PERIODO TRANSITORIO (FINO AL 14 DICEMBRE 2020) CHE VIENE CITATO? È PREVISTA L'EMISSIONE DI PASSAPORTI?
Il periodo transitorio è applicato a tutte le sementi e le altre piante da impianto che introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CÈ.
I passaporti delle piante che accompagnano le sementi e le altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
Quindi i passaporti delle piante devono essere emessi ma non contemplano i controlli per gli ORNQ fino al 14 dicembre 2020.

68.CODICE DI TRACCIABILITÀ SUL PASSAPORTO: PUÒ CONTENERE IL NUMERO DELLA BOLLA DI CONSEGNA O DELLA FATTURA?
Il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall'operatore professionale autorizzato e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
  
IMPORT/EXPORT
69.QUALI SONO I REQUISITI PER CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE O RI-ESPORTAZIONE?
Le condizioni per il rilascio di un certificato per l'export sono che:
a) l'OP sia iscritto al RUOP;
b) l'OP abbia sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinato all'esportazione;
c) la pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetti le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese importatore.
Inoltre, è possibile il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b - c.
  
70.CHE COS'È IL CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE E QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLO?
Il certificato di pre-esportazione (già documento intracomunitario di comunicazione fitosanitaria) è un documento in cui il paese di origine certifica ad un altro stato membro uno o più dei seguenti elementi:
· l'assenza o la presenza al di sotto di una specifica soglia di determinati organismi nocivi nei vegetali in questione;
· l'origine dei vegetali in un settore, sito, luogo, zona di produzione specifici;
· status dell'organismo nocivo nel settore, sito, luogo, zona di produzione;
· risultati delle ispezioni dei campionamenti e delle analisi effettuati sui vegetali;
· procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione dei vegetali;
Il certificato di pre-esportazione è rilasciato a richiesta dell'OP dalle autorità competenti dello stato membro in cui i vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati mentre tali vegetali si trovano nei siti dell'OP in questione.
Il certificato di pre-esportazione accompagna i vegetali durante lo spostamento nel territorio dell'unione.
  
TRACCIABILITA'
71.QUALE TRACCIABILITÀ DEVE RISPETTARE L' OPERATORE PROFESSIONALE?
Gli operatori professionali dovranno garantire la tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono e cedono ad altri operatori professionali
  
72.Quali informazioni (grado di dettaglio) devono essere racchiuse in un codice di tracciabilità per un produttore? È una decisione del proprietario quale tipo di informazioni deve registrare dentro tale codice? Per esempio, in un ciclo di produzione di oltre 3 anni, devono rintracciare il materiale originariamente piantato?
Il livello del dettaglio delle informazioni deve essere determinato da ogni vivaio, secondo la propria analisi dei rischi (specie di piante, rischio di organismi nocivi, ecc.). Il registro dei dati deve essere conservato per 3 anni; se le piante sono più vecchie, è richiesta solo la tracciabilità degli ultimi 3 anni.
    
CONTROLLI UFFICIALI
73.QUALI CONTROLLI UFFICIALI SARANNO EFFETTUATE A CARICO OPERATORI PROFESSIONALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono essere ispezionati almeno una volta all'anno dall'autorità competente. Il controllo coprirà il rispetto delle condizioni da soddisfare per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. Il controllo può anche includere ispezioni e campionamenti fitosanitari.
Gli operatori autorizzati possono stabilire piani di gestione del rischio fitosanitario (PGRP) che devono essere approvati dall'autorità competente. La frequenza delle ispezioni può essere ridotta per gli operatori autorizzati che applicano un piano di gestione del rischio fitosanitari (PGRP) approvato.

74.QUALE SARÀ LA FREQUENZA DI CONTROLLI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI CORRELATI ALL'APPOSIZIONE ISPM15, QUALI GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE MARCANO IL MARCHIO O GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE USANO IL LEGNO MARCATO?
Tutti gli operatori registrati ISPM 15 saranno ispezionati almeno una volta all'anno per verificare che stiano producendo, contrassegnando o riparando materiali da imballaggio in legno in conformità con i requisiti della norma.
  
APPOSIZIONE MARCHIO IMBALLAGGI LEGNO
75.QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEI NUOVI REGOLAMENTI SULLE ATTIVITÀ ISPM15?
Le nuove normative stabiliscono i requisiti per la lavorazione, la marcatura e la riparazione dei materiali di imballaggio in legno in conformità all'ISPM 15. Stabiliscono inoltre norme relative all'autorizzazione e al controllo degli operatori professionali che appongono questo marchio nel territorio dell'Unione europea. Il materiale da imballaggio in legno con il marchio ISPM 15 può essere riparato solo da operatori autorizzati, a meno che il marchio non venga cancellato.

76.CON IL NUOVO REGOLAMENTO, DOVREI REGISTRARMI SE SONO UN RIPARATORE O UN UTENTE LEGNO MARCATO ISPM 15?
Se sono un riparatore di imballaggi contrassegnati ISPM 15 o se sono un produttore di imballaggi destinati all'esportazione e desidero apporre il marchio ISPM 15, devo registrarmi. Non devo registrarmi se riparo imballaggi in legno senza il marchio ISPM 15 o imballaggi in legno dai quali il marchio ISPM 15 viene cancellato.
  
TARIFFA FITOSANITARIA
77.VERRÀ MANTENUTA LA TARIFFA FITOSANITARIA ANNUALE? CHI LA DOVRÀ PAGARE E A QUALE SERVIZIO FITOSANITARIO? CHI È STATO ISCRITTO D'UFFICIO AL RUOP DOVRÀ CONTINUARE A PAGARLA?
Per quanto concerne la Tariffa fitosanitaria si sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2031, è necessario disapplicare le seguenti fattispecie normate dall'articolo 55 del decreto legislativo 214/05, Allegato XX, Parte B:
▪ Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19
▪ Produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi
Altresì, mantengono validità le restanti tariffe fitosanitarie, relative ai controlli fitosanitari, di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 214/05 -Allegato XX - Parte A e Parte B (limitatamente ai controlli alla produzione e circolazione).
Pertanto, gli Operatori professionali di nuova registrazione al RUOP e quelli transitati dal RUP non dovranno pagare alcuna tariffa una tantum relativa alla registrazione, mentre continueranno ad essere applicate le tariffe per i controlli ufficiali. Le tariffe fitosanitarie che continuano ad applicarsi sono corrisposte secondo le indicazione di cui all'art. 55 del D.lgs. 214/2005.

78.A COSA SI RIFERISCE LA TARIFFA ANNUALE DOVUTA PER L'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Nelle more della definizione della normativa nazionale di applicazione dei nuovi regolamenti europei, si evidenzia che la tariffa annuale relativa all'uso del passaporto delle piante è destinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli ufficiali relativi ai passaporto delle piante.
L'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del SFR competente per territorio.
La tariffa pertanto deve essere versata dall'Operatore professionale in relazione ad ogni singolo centro aziendale, nel quale saranno svolti i controlli ufficiali. Pertanto l'operatore professionale che possiede più centri aziendali, anche in una medesima Regionale, dovrà versare la tariffa suddetta per ogni singolo centro aziendale, a copertura dei controlli che saranno effettuati nello stesso .

79.SE I CENTRI AZIENDALI SONO IN DIFFERENTI REGIONI LA TARIFFA DEVE ESSERE VERSATA AL SFR DI OGNI REGIONE?
Si, la tariffa deve essere versata per ogni Centro Aziendale autorizzato all'emissione del passaporto delle piante. Se differenti Centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l'operatore professionale ad ogni Servizio fitosanitario Regionale competente.