Il pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche è trimestrale entro il 16 del mese successivo al trimestre relativo (es. trimestre 3° trimestre versamento entro il 16 ottobre). N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
Per il versamento è possibile utilizzare il Modello F24
oridnario predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente
telematicacon i seguenti codici tributo:
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI
Categorie contribuenti:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti
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