venerdì 9 luglio 2021

DL 116/2020 SFALCI E POTATURE

 Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020 in materia di rifiuti complicano il quadro normativo nella gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde. Per effetto di queste modifiche i prodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sono stati compresi tra i rifiuti urbani ma solo per le imprese artigiane. Per quanto riguarda invece le aziende agricole una nota dell’area Ambiente di Confagricoltura ha ricordato che gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone pratiche colturali derivanti dall’attività agricola (in campo o per esempio in vivaio) continuano a essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Va detto inoltre che è ancora permesso all’imprenditore agricolo, che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti). Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, come già specificato, le nuove formulazioni del testo unico ambientale portano a classificare le foglie, gli sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Lo stesso è applicabile anche per i rifiuti della manutenzione del verde privato. In relazione alle diverse modifiche introdotte sulla definizione di rifiuto (urbano, organico ecc.) è necessario però che venga chiarito – Confagricoltura è impegnata in tal senso – come debba essere classificato, se urbano o speciale, il rifiuto generato dall’attività artigiana di manutenzione del verde. Tra l’altro, le modifiche normative non hanno un impatto solo sulla classificazione, ma anche sulla gestione e destinazione finale del rifiuto, nonché sulle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività (in alcuni casi andrà verificato anche l’impatto sulla Tari). Nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, Confagricoltura ha chiesto un quadro completo sui codici Cer utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice Cer 20 02 01 e il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis).

In merito al trasporto di rifiuti viene precisato quanto segue:

art. 193 comma 12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla

medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la

pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente

decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi

non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata

trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore

agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi

al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di

cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata

al raggiungimento del deposito temporaneo.


venerdì 2 luglio 2021

BREVE MANUALE PRATICO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A KIEV ED IN UCRAINA

Kiev conta circa 3 milioni di abitanti ufficiali, attualmente è in piena espansione urbanistica e da qualche anno sono comparsi e stanno comparendo enormi complessi residenziali con una evidente carenza di infrastrutture pubbliche, denotazione della situazione politica ed amministrativa. Difficile non credere che l'espansione urbanistica di Kiev non sia influenzata dalla corruzione e dall'interesse dei singoli. Nonostante questo appunto gli investimenti immobiliari a Kiev possono risultare particolarmente interessanti dovuti anche al cambio grivna/euro e dollaro/euro favorevole nonché da una vasta offerta immobiliare e relativa contrazione della domanda soprattutto interna di immobili. Con l'avvento della fine pandemia non dovrebbe essere improbabile un aumento dei prezzi degli immobili per via di un possibile aumento della domanda a scapito dell'offerta di immobili con la qualità/prezzo attuali.

Caratteristiche costruttive da tenere in considerazione:
- in Ucraina non sono particolarmente apprezzati il primo e l'ultimo piano, il primo per motivi di sicurezza e di rumore, l'ultimo per motivi di sicurezza e di possibili problemi costruttivi; si denota che il ripristino e riparazioni di parti comuni al condominio in Ucraina non è sempre scontato;
- l'anno di costruzione determina la tipologia di edificio e la qualità dei materiali e degli impianti, in particolare il riscaldamento per le costruzioni precedenti l'anno 2000 risulta centralizzato senza consentire la regolazione dei consumi facendo sì che alcuni appartamenti di inverno sono estremamente caldi a discapito di altri molto più freddi (a secondo del percorso delle tubazioni) a fronte di un sostanzioso esborso in termini economici; dopo il 2000 in genere ogni termosifone è dotato di regolatore e gli appartamenti di contabilizzatori quindi i costi sono proporzionati al mero consumo. Le tipologie di edificio per periodo sono facilmente distinguibili in particolare per il numero di piani fuori terra, potrete quindi trovare ancora delle originali "Stalinka" o delle classiche "Chruščëvka" a 5 piani fuori terra, mentre le costruzioni degli anni '80 e '90 contano 9/10 piani fuori terra. Le recenti costruzioni raggiungono i 25/26 piani e non sono rari gli edifici residenziali anche di 35 piani.

Dove cercare casa:
senza prendere in considerazioni il tradizionale aiuto di un mediatore immobiliare, sono presenti dei siti specializzati e non in offerte immobiliari, i più importanti sono dom.ria.com, domik.ua e olx.ua. In domik.ua potete trovare un elenco di nuovi edifici e i contatti prettamente delle compagnie di costruzione, comprare direttamente dalle imprese è molto più economico inoltre l'imposta massima è del 2% ma è proporzionalmente molto più rischioso. In Domria troverete la più ampia offerta e scelta immobiliare, il sito permette la ricerca tramite svariati filtri ed una comoda mappa, eguaglia il nostro immobiliare.it o idealista.it. Olx è un mero sito di annunci dove troviamo anche la categoria proprietà. In Olx è possibile ricercare il proprietario dell'immobile o comunque buona parte degli annunci anche se da operatori del settore non prevedono poi spese di commissione; in Domria si dovrà interloquire con un mediatore e la commissione salvo accordi diversi è dovuta. Si parte da un 2% ma si arriva facilmente al 5%, se poi ci si affida ad un consulente trovato su Domria che si occuperà di contattare gli altri inserzionisti immobiliari, ci si potrà quindi trovare nella spiacevole situazione di dover pagare non uno ma ben due agenti arrivando appunto ad un 5% dovuto per la mediazione. Sfortunatamente o fortunatamente a seconda dei casi non ci sono molte regolamentazioni in Ucraina nel settore delle intermediazioni immobiliari, ci si arrangia un po' come si può e si può  facilmente aggirare il mediatore nel caso si trovasse direttamente anche in un secondo momento il proprietario dell'immobile. Infatti non esiste la regola sottintesa dell'incarico professionale in caso di visita della proprietà con un agente, nessuno vi farà firmare nulla per la visita dell'immobile cosa che invece è prevista in Italia proprio per tutelare il lavoro del mediatore essendoci un albo ufficiale degli agenti immobiliari che in Ucraina come detto non esiste. Per fare un semplice esempio concreto è possibile visitare con un agente l'appartamento oggetto della compravendita e semplicemente lasciare un biglietto con il proprio recapito telefonico se l'appartamento ovviamente è abitato, o ancora più semplicemente ultimata la visita ritornare all'immobile visionato senza l'agente e trattare direttamente con il proprietario, nulla di inconsueto attualmente in Ucraina. Tutto ciò diventa impossibile se l'appartamento non è abitato dal proprietario, si dovrà in questo caso spulciare tutte le inserzioni, infatti spesso lo stesso appartamento viene offerto da più agenzie che sono libere anche senza mandato di copiare le inserzioni anche da un privato, pratica eticamente scorretta ma come è possibile raggirare il mediatore qui è possibile violare da parte dell'agente ogni tipo di regola e di comportamento moralmente corretto. Sappiamo che anche in Italia gli agenti immobiliari il più delle volte sono dei meri venditori, capaci di vendere senza scrupoli il peggiore scantinato del peggiore quartiere esistente in Italia ricamandolo come l'occasione della vita, in Ucraina tutto ciò è estremizzato all'ennesima potenza, le tecniche di vendita sono al limite della decenza e ovviamente non ci sono scrupoli quindi bisogna fare sempre molta attenzione su ogni singolo aspetto dell'eventuale compravendita.
In Olx troverete una serie di identiche inserzioni dello stesso immobile che spesso e volentieri vengono riportate anche in domria per effetto di quanto descritto in precedenza, sta a voi cercare quella del proprietario visionando se l'inserzionista ha in vendita solo quell'immobile o una serie di altre proprietà, è un lavoro piuttosto lungo visto che Olx permette di filtrare solo i prezzi degli immobili nonché il distretto e/o la distanza dallo stesso e nulla più, ma solo su questo sito potrete trovare il reale proprietario.
Da tenere presente che le commissioni di agenzia possono essere sempre regolamentate nei modi più disparati, si può contrattare chiaramente su tutto ed in ogni direzione.

Le tasse di compravendita in genere salvo patti contrari sono a carico del venditore mentre l'acquirente verserà sempre l'1% del valore immobiliare al Fondo Pensione Ucraino. In particolari per gli stranieri se si acquista un immobile e lo si vende entro un arco temporale di tre anni si dovrà versare il 20% di tasse.
Attualmente non ci sono tasse di proprietà sugli immobili da versare in Ucraina ovvero non esiste la nostra IMU, in verità la legge prevede una tassazione sui metri quadri superiori ai 60, ad esempio su un appartamento di 74 mq bisognerà versare una tassa calcolata su 14 mq, la realtà è che nessun ente locale emette un avviso di pagamento e nessuno versa tale imposta e attualmente non si riscontrano accertamenti, le cose potrebbero cambiare nel corso degli anni ma al momento della data di questo articolo non dovrete versare nulla in Ucraina, bensì dovrete versare le tasse in Italia sugli immobili esteri se risultate residenti in Italia. L'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero è pari al 0,76%, compilando il quadro RW.

Trasferimento di denaro dall'Italia all'Ucraina
L’Ucraina fa parte dei paesi extraSEPA, dal 2020 le banche e i conti correnti ucraini utilizzano internationl bank account number semplificando in generale il trasferimento di fondi ma fate attenzione al vostro istituto bancario, alcuni home banking sono attualmente già attrezzati per il bonifico in ucraina per altri sarà necessario presentarsi allo sportello e compilare la modulistica relativa. Inoltre vi chiederanno le motivazioni per il trasferimento dei fondi con la necessità a volte di trasmettere un preliminare di acquisto tradotto almeno in inglese. Dovrete inoltre ovviamente recuperare lo SWIFT CODE della banca ucraina.
I tempi di trasferimento massimo sono di 5 giorni lavorativi ma solitamente in tre giorni avrete le somme traferite sul vostro conto corrente ucraino.
L'iban in ucraina viene chiamato "requisito", contabilmente un conto corrente in ucraina in precedenza aveva i relativi requisiti che erano meramente dei numeri identificativi del conto corrente.
Una volta effettuato il trasferimento per somme ingenti la banca ucraina chiederà la provenienza dei fondi che dovrete dimostrare dettagliatamente con documentazione opportunamente tradotta, più precisamente chiederanno un documento relativo all'acquisto dell'immobile in Ucraina (ad esempio il preliminare già in lingua ucraina), il vostro estratto conto in Italia da cui sono stati trasferiti i fondi (questo documento non necessita di traduzione) e la provenienza di detti fondi (ad esempio da investimento o da altra vendita immobiliare, ad esempio i può produrre un atto notarile di compravendita o un certificato di compravendita, questo documento deve essere tradotto in ucraino, la traduzione può essere anche non giurata quindi fatta da voi allegando anche copia del documento originale. Questi documenti vengono richiesti e trasmessi via email (procedura verificata con PrivatBank24).

Una volta individuato l'immobile il primo passo è stipulare un preliminare di acquisto presso un notaio, questo passaggio sarebbe facoltativo ma è reso necessario se il denaro non è ancora stato trasferito in Ucraina. Il preliminare è sostanzialmente molto simile ad un preliminare di acquisto italiano, se non si conosce la lingua ucraina all'atto di stipula dovrete essere assistiti da un traduttore in una lingua a voi conosciuta, per l'inglese i costi sono contenuti (intorno ai 500 uah e 3500 uah per il compenso del notaio per la stipula del preliminare). Consiglio spassionato è quello di farvi assistere anche da una persona di vostra fiducia che sia in grado di seguire e mediare i contratti da sottoscrivere. Attenzione inoltre alle truffe, a prescindere dalle generalità del notaio facilmente identificabili, verificate sempre i documenti del venditore affidandovi ad una persona di fiducia e che sappia valutare eventuali rischi e problematiche. Il notaio è comunque responsabile di verificare il registro statale dei diritti immobiliari, il registro statale dei mutui, il registro unificato dei divieti di espropriazione immobili e del registro unificato dei debitori, lo stato civile delle parti e il relativo potere di disposizione del bene (in ucraina il 95% dei matrimoni è in comunione dei beni).
Se non già fatto in precedenza, una volta stipulato il preliminare è necessario aprire un conto corrente ucraino, sarà sufficiente presentarsi presso un istituto bancario muniti di passaporto e aprire il proprio conto personale in grivna. 
Per questo passaggio è importante premunirsi di una traduzione asseverata da un notaio del proprio passaporto, sono sufficienti le prime tre pagine dove compaiono le proprie generalità, il proprio indirizzo o città di residenza e la pagina riservata alle autorità.
Prima di arrivare all'atto notarile è necessario inoltre farsi attribuire un codice fiscale ucraino denominato TAX NUMBER o "carta del contribuente" che è sostanzialmente un codice di 10 numeri. Questo è necessario per il versamento dovuto della tassa dell'1% al fondo pensione. Per ottenerlo basterà presentarsi all'ufficio dell'agenzia delle entrate ucraino per gli stranieri ubicato nelle vicinanze della metro Lukianivska ovvero il Main Department of State Tax Service in Kiev. Necessaria la traduzione asseverata del passaporto e nulla più. Presso questo ufficio conoscono l'inglese ma sempre meglio anche in questo caso farsi accompagnare da una persona di fiducia per agevolare la procedura, i tempi di attesa del tax number sono di circa massimo una settimana.

Stipulato il preliminare dove saranno descritti tutti gli eventuali accordi sui tempi massimi di stipula dell'atto notarile e di consegna dell'immobile, aperto il conto corrente e una volta in possesso del Tax Number sarà possibile stipulare l'atto di vendita definitivo. Tutti i passaggi sopradescritti sono usualmente non effettuati dalla popolazione residente ucraina, è normalità pagare ancora tutto in contanti cosa che potete fare benissimo anche voi ma sono ovvie le problematiche che possono occorrere in tal senso.  Perché gli ucraini pagano in contanti anche ingenti somme è presto detto: le recenti crisi economiche che hanno investito l'ucraina nel 2008 e nel 2014 con il conseguente fallimento di alcuni istituti bancari e della svalutazione della grivna hanno portato alla completa sfiducia da parte della popolazione verso le banche. Basta pensare che il 50% di tutti i depositi bancari sono presso una sola banca la già citata privatbank24. Inoltre quando trasferite del denaro tramite bonifico (in ucraina a quanto pare non esistono assegni bancari o circolari) dovrete pagare delle ingenti commissioni che partono da un minimo del 0,5% indipendentemente dalle somme trasferite. Idem per il prelievo in contanti, sono previste commissioni ingenti; tutto questo ovviamente non incoraggia la popolazione all'utilizzo degli strumenti bancari. A testimonianza del diffuso uso del contante è la presenza di un conta banconote automatico in tutti gli studi notarili ucraini.
In sede di stipula atto notarile di compravendita dovrete essere assistiti da un traduttore a meno che non conosciate la lingua ucraina e come detto in precedenza il consiglio è di farvi assistere da una persona di fiducia. Le tasse da versare sia per la parte acquirente che per la parte venditrice non sono fatte dal notaio che non emetterà una fattura come sostituto di imposta come accade in Italia, bizzarro che durante atto notarile dovrete munirvi di un computer portatile o di un telefono con l'applicazione della banca per il pagamento della tassa tramite un normale bonifico bancario (anche questo con commissione) e trasmettere il documento del bonifico in tempo reale al notaio ad esempio via viber o email. Sottoscritto l'atto tra le parti, effettuati i versamenti il notaio registrerà immediatamente la compravendita ed in tempo reale il passaggio di proprietà dell'immobile rilasciando oltre alla copia originale dell'atto (viene ancora rilegata con filo e spago) un certificato di avvenuta registrazione. A scapito del procedimento "arcaico" di un atto notarile che può durare anche alcune ore, la registrazione è immediata ed in tempo reale. Il compenso inoltre del notaio è relativamente molto contenuto rispetto agli onorari del notariato italiano.

Per eventuale assistenza è possibile contattarmi presso steven@steven.it o ai recapiti visibili sulle pagine del sito.

giovedì 1 luglio 2021

Fiscalità delle cryptocurrencies in Ucraina

Le transazioni di vendita di criptovalute devono essere trattate come un'attività che ha lo scopo di ricevere un profitto, e quindi effettivamente devono essere riconosciute come un'attività imprenditoriale. Le disposizioni dell'art. 165.1 del Codice Fiscale dell'Ucraina contengono informazioni sul reddito non tassabile. L'art. 165.1 del Codice Fiscale dell'Ucraina (di seguito denominato "Codice Fiscale") non esenta la vendita e l'acquisto di criptovalute dalla tassazione. Secondo l'art. 163.1 del Codice Fiscale, l'oggetto della tassazione di un residente sono: il reddito totale mensile (annuale) imponibile; il reddito dalle fonti della loro origine in Ucraina, che sono finalmente tassati quando vengono addebitati (pagamento, fornitura); i redditi esteri - il reddito (profitto) ricevuto da fonti fuori dell'Ucraina. Va notato che un individuo che vende e acquista criptovalute dall'Ucraina deve considerare tutte le transazioni verificatesi al di fuori dell'Ucraina. La conferma che l'operazione ha avuto luogo al di fuori dell'Ucraina può essere il fatto che gli stessi scambi commerciali, dove le transazioni sono state tenute, sono stati registrati al di fuori dell'Ucraina. Un esempio è l'exchange binance o coinbase. Secondo la risorsa web www.whois.com, tali exchange sono registrati all'estero. Il luogo della transazione con criptovaluta da considerare è il paese di registrazione dello scambio.

Di conseguenza, le transazioni di criptovalute devono essere considerate come "reddito estero" ricevuto da fonti al di fuori dell'Ucraina, perché il processo di vendita e acquisto stesso ed il processo di ottenimento del profitto ha avuto luogo al di fuori dell'Ucraina.
Le operazioni di vendita e acquisto di una criptovaluta non sono considerate come operazioni con beni di investimento. Le disposizioni della clausola 170.2 del Codice Fiscale contengono l'elenco esclusivo dei termini che si riferiscono a "beni di investimento" e "reddito da investimento". Le informazioni sui beni che sono simili alle criptovalute non sono elencate in esso. 
L'acquisto di criptovalute non è tassabile. Il fatto di acquisire una criptovaluta non conferma il fatto di ricevere un profitto.
Le attuali disposizioni dell'art. 170.2 del Codice Fiscale non riconoscono le criptovalute come "reddito da investimento" e "attività di investimento", e quindi il profitto da tale vendita non può essere tassato secondo le disposizioni dell'Art. 170.2 del Codice Fiscale ad un tasso ridotto del 5%. Tale reddito dovrebbe essere trattato come "qualsiasi reddito percepito dai residenti" e "altro reddito da qualsiasi attività al di fuori del territorio doganale dell'Ucraina" in conformità con l'art. 14.1.55 del Codice Fiscale. Pertanto è soggetto a tassazione per motivi generali al tasso del 18%, che è stipulato nell'Art. 167.1 del Codice Fiscale. I dollari USA, sono cambiati al tasso ufficiale della Banca Nazionale dell'Ucraina su hryvna.
L'obbligo di pagare le tasse sorge il giorno in cui si riceve un profitto. È il giorno in cui il denaro è stato trasferito sul conto corrente o sulla carta di credito di un individuo. L'imposta deve essere pagata entro il 1° agosto del prossimo anno.
Le transazioni per lo scambio di una criptovaluta con un'altra non saranno tassate, perché il fatto che lo scambio di una criptovaluta con un'altra attualmente non è fonte di reddito. Quando si scambiano criptovalute, l'individuo deve prestare attenzione al valore del primo investimento, cioè l'importo per il quale la prima criptovaluta è stata acquistata, così come l'importo per il quale l'ultima criptovaluta è stata scambiata (venduta) per un'unità monetaria. Per esempio, 1 "Litecoin" è stato acquistato per 1000 USD, scambiato con 1 Bitcoin. Più tardi, 1 "Bitcoin" è stato scambiato per 6.000 dollari USA, e la differenza positiva è stata di 5.000 dollari USA. In questo caso, la differenza positiva sarà tassata ad un tasso del 18%.

Tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 163.2 del Codice Fiscale, il reddito dei non residenti dalle transazioni con le criptovalute non sarà tassato, anche se il non residente si trova fisicamente in Ucraina. Le transazioni con le criptovalute sono effettuate al di fuori dell'Ucraina. Un non residente deve pagare le tasse nel paese di cui è residente. Le eccezioni saranno le transazioni dei non residenti per l'acquisto e la vendita di criptovalute, che è stato effettuato su borse ucraine. Tali operazioni saranno soggette a tassazione secondo una regola generale, che è la tassazione dei residenti.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 1° maggio dell'anno successivo, e l'imposta deve essere pagata entro il 1° agosto.

Gli individui hanno responsabilità penale e finanziaria per l'evasione fiscale per le transazioni con criptovalute. In caso di evasione fiscale su importi significativi, grandi o particolarmente grandi, un individuo può essere perseguito secondo la parte 1, 2 o 3 dell'art. 212 del codice penale dell'Ucraina. Alla fine del procedimento penale, una persona può essere multata per un importo da 17.000 a 425.000 grivne, a seconda della parte dell'articolo 212 del Codice penale dell'Ucraina, e può anche essere soggetta alla confisca dei beni. In caso di non perseguimento, un individuo può essere portato in giudizio per responsabilità finanziaria, come previsto dall'art. 123.1 del Codice Fiscale, e può essere multato per il 25% dell'importo dell'imposta nascosta.

venerdì 19 marzo 2021

ELENCO ADEMPIMENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO >20KW

    DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

    ENTE INTERESSATO: GSE
    IMPIANTI COINVOLTI: TUTTI QUELLI CHE RICHIEDONO INCENTIVI SUPERIORI A 150.000 €
    NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 159/2011

SCADENZA: ND

PERIODICITA’: ANNUALE

 

    DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE.

    ENTE INTERESSATO: AGENZIA DELLE DOGANE
    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995 – CIRC. N.50/2020 prot. 474208/RU

SCADENZA: 31/03/2021

PERIODICITA’: ANNUALE
 

    INDAGINE ANNUALE DATI TECNICI PRODUTTORI

    ENTE INTERESSATO: ARERA

    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 100 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERE GOP 35/08 E 347/2012/R/IDR (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 443/2012/A, 96/2013/A E 150/2014/A)

SCADENZA: 29/03/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

    DIRITTO ANNUALE DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE

    ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE
    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995

SCADENZA: 16/12/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

    VIDIMAZIONE REGISTRO DI PRODUZIONE PER LE OFFICINE ELETTRICHE

    ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE

    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe

    NORMA DI RIFERIMENTO: D.LGS. 504/1995


SCADENZA: 31/12/2021

PERIODICITA’: ANNUALE

 

    CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L’ANNO 2020

    ENTE COINVOLTO: ARERA
    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 100 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERE GOP 35/08 E 347/2012/R/IDR (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 443/2012/A, 96/2013/A E 150/2014/A)

SCADENZA: IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

PERIODICITA’: ANNUALE

 

    TARATURA PERIODICA CONTATORE DI PRODUZIONE

    ENTE COINVOLTO: AGENZIA DELLE DOGANE
    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA I 20 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: CIRCOLARE AdE 23/D DEL 23/12/2015

SCADENZA: ND

PERIODICITA’: TRIENNALE

 

    TARATURA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA

    ENTE COINVOLTO: GESTORE DI RETE (E-DISTRIBUZIONE, UNARETI ECC.)
    IMPIANTI COINVOLTI: IMPIANTI FV SOPRA GLI 11,08 kWe
    NORMA DI RIFERIMENTO: DELIBERA 786/2016/R/EEL DEL 22 DICEMBRE 2016


SCADENZA: ND

PERIODICITA’: QUINQUENNALE

lunedì 8 marzo 2021

DICHIARAZIONE ANNUALE CONSUMI ELETTRICI 2020 - FASE ISCRIZIONE ADM

 Per la dichiarazione consumi elettrici 2020 viene cambiata la procedura ovvero non sarà più necessario scaircare il software "energia elettrica" e "firma e verifica" ma bisognerà utilizzare direttamente il portale dell'ADM www.adm.gov.it.

Per accedere nella propria area interessata comunemente bisognerà di dotarsi di SPID o CNS. 

Effettuato l'accesso bisognerà effettuare i seguenti passaggi (si prenda ad esempio l'officina elettrica intestata ad una società):
- richiedere tra le autorizzazioni (da "mio profilo") l'autorizzazione alla compilazione della dichiarazione elettrica
- effettuare la nomina del gestore; per questo passaggio bisognerà compilare un atto di nomina e trasmetterlo direttamente brevi mano all'Agenzia delle dogane di riferimento. Bisognerà quindi attendere l'approvazione
- effettuare la delega in richiesta autorizzazioni al fine di associare la ditta al dichiarante nominato in precedenza. La delega viene approvata entro le 48 ore.

Ultimati questi passaggi si potrà accedere alla compilazione della dichiarazione dal menù "interattivi", "accise" e quindi "dichiarazione elettrica. Si aprirà quindi la pagina dove selezionare la società e quindi dal menù si accede all'acquisizione e trasmissione dei dati dell'officina elettrica nelle stesse modalità delle precedenti annualità.



mercoledì 17 febbraio 2021

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/AUTOCERTIFICAZIONE art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445

 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )


Il/la Sottoscritto/_________________________________________________________________

c.f.____________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________(_____) il____/____/_____,

residente a _____________________ (_____) in __________________________________n° _____


consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000


DICHIARA

IMU: quando è prevista la riduzione del 50%

L’art. 1 comma 747 lettera b) della legge n. 160 del 2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni. 


"747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 

    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui

all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42; 

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto

non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale

sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'

accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti

la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del  fabbricato  da

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla

presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi

di manutenzione; 

    c)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in

comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il

primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a

condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante

possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente

nonche' dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  e'  situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si  applica  anche  nel

caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato,

possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria

abitazione  principale,   ad   eccezione   delle   unita'   abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio

di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del

comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."



mercoledì 3 febbraio 2021

Scadenza contratto locazione canone concordato 3 anni+2: proroghe e durata del secondo rinnovo

L’incognita concerne la durata del secondo rinnovo, ovverosia se si dovesse intendere rinnovato di altri 3 anni o di altri 2 anni.

Su tale questione è intervenuto il Legislatore con norma di interpretazione autentica, contenuta all’articolo 19-bis D.L. 34/2019, prevedendo che la norma in questione – l’articolo 2, comma 2, L. 431/1998 – va interpretata nel senso che, in mancanza di comunicazione ivi prevista, il contratto si intende tacitamente rinnovato, a ciascuna scadenza, di due anni, creando un contratto di anni 3+2+2+2+2…. ponendo fine alla questione sopra riportata.


Art. 19 bis  D.L. 34/2019

 

      Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo 

            dei contratti di locazione a canone agevolato 

 

  1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9

dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della

comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a

ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.





LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Capo I LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

2

TESTO

Testo in vigore dal: 1-1-2020

 

                               Art. 2. 

    Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione 

 

  1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata  non

inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono  rinnovati

per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore

intenda adibire l'immobile agli usi  o  effettuare  sullo  stesso  le

opere  di  cui  all'articolo  3,  ovvero  vendere   l'immobile   alle

condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo  3.  Alla

seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti  ha  diritto  di

attivare la procedura per il rinnovo a  nuove  condizioni  o  per  la

rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria  intenzione

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno  sei  mesi

prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere  a  mezzo

lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla  data  di  ricezione

della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta

o di  accordo  il  contratto  si  intendera'  scaduto  alla  data  di

cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al

secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle  medesime

condizioni. 

  2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del  comma  1,  i

contraenti possono  avvalersi  dell'assistenza  delle  organizzazioni

della proprieta' edilizia e dei conduttori. 

  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le  parti  possono

stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone,  la

durata  del  contratto,  anche  in  relazione   a   quanto   previsto

dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque  di  quanto  previsto

dal comma 5 del presente articolo, ed altre  condizioni  contrattuali

sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti  in  sede

locale  fra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia   e   le

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.  Al  fine

di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,

provvedono a convocare  le  predette  organizzazioni  entro  sessanta

giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'articolo

4. I medesimi accordi sono depositati, a  cura  delle  organizzazioni

firmatarie, presso ogni comune  dell'area  territoriale  interessata.

(10) (11) (12) (15) ((18)) 

  4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i

comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio,

aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)  piu'  favorevoli

per i proprietari che concedono in locazione a titolo  di  abitazione

principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.  I

comuni che adottano tali delibere possono derogare al  limite  minimo

stabilito,  ai  fini  della  determinazione  delle  aliquote,   dalla

normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono  assunte.

I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.

551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,  n.

61, e successive modificazioni, per la stessa  finalita'  di  cui  al

primo periodo possono derogare  al  limite  massimo  stabilito  dalla

normativa  vigente  in  misura  non  superiore  al   2   per   mille,

limitatamente agli immobili non locati  per  i  quali  non  risultino

essere stati registrati contratti di locazione da  almeno  due  anni.

(8) 

  5. I contratti di locazione stipulati ai  sensi  del  comma  3  non

possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di

cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove  le  parti

non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di

diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del

locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o  effettuare  sullo

stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle

condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo  3.  Alla

scadenza del periodo di proroga  biennale  ciascuna  delle  parti  ha

diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni  o

per la rinuncia al  rinnovo  del  contratto  comunicando  la  propria

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno

sei mesi prima della scadenza. In  mancanza  della  comunicazione  il

contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. (16) 

  6. I contratti di locazione stipulati prima della data  di  entrata

in vigore della presente legge  che  si  rinnovino  tacitamente  sono

disciplinati dal comma 1 del presente articolo. 

 

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AGGIORNAMENTO (8) 

  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma

288) che "L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

il quale prevede che i comuni, per favorire  la  realizzazione  degli

accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle  dei

conduttori,  possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di

bilancio,  aliquote  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   piu'

favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a  titolo  di

abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi

stessi, con possibilita' di deroga al  limite  minimo  dell'aliquota,

deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare

fino all'esenzione dall'imposta." 

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AGGIORNAMENTO (10) 

  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)

che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni  di  cui  agli

articoli 2, comma 3, e  8  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,

relativi ad abitazioni ubicate nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,

comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e

negli  altri  comuni  ad  alta  tensione  abitativa  individuati  dal

Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,

l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone  pattuito  dalle

parti e' ridotta al 19 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (11) 

  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal D.L. 31  agosto

2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre  2013,

n. 124, ha disposto (con l'art. 3, comma  2)  che  "Per  i  contratti

stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3,  e

8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate

nei comuni di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del

decreto-legge   30   dicembre   1988,   n.   551,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri

comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato

interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della

cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta

al 15 per cento". 

  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla

L. 28 ottobre 2013, n. 124, nel modificare  l'art.  3,  comma  2  del

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art.

4, comma 2) che la modifica del comma  3  del  presente  articolo  ha

effetto a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre

2013. 

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AGGIORNAMENTO (12) 

  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 2014, n. 80, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14

marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9,  comma

1)  che  "Per   il   quadriennio   2014-2017,   l'aliquota   prevista

all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del  decreto-legge

31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge  28

ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (15) 

  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017,  n.

205, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14  marzo  2011,  n.

23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per gli

anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3,  comma  2,

quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  come

modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,

e' ridotta al 10 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (16) 

  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla

L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  19-bis,  comma  1)

che "Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9

dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della

comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a

ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio". 

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AGGIORNAMENTO (18) 

  Il D.Lgs. 14 marzo  2011,  n.  23,  come  modificato  dalla  L.  27

dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per i

contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,

comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad

abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere

a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri

comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato

interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della

cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta

al 10 per cento".