mercoledì 3 febbraio 2021

Scadenza contratto locazione canone concordato 3 anni+2: proroghe e durata del secondo rinnovo

L’incognita concerne la durata del secondo rinnovo, ovverosia se si dovesse intendere rinnovato di altri 3 anni o di altri 2 anni.

Su tale questione è intervenuto il Legislatore con norma di interpretazione autentica, contenuta all’articolo 19-bis D.L. 34/2019, prevedendo che la norma in questione – l’articolo 2, comma 2, L. 431/1998 – va interpretata nel senso che, in mancanza di comunicazione ivi prevista, il contratto si intende tacitamente rinnovato, a ciascuna scadenza, di due anni, creando un contratto di anni 3+2+2+2+2…. ponendo fine alla questione sopra riportata.


Art. 19 bis  D.L. 34/2019

 

      Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo 

            dei contratti di locazione a canone agevolato 

 

  1. Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9

dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della

comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a

ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.





LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Capo I LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

2

TESTO

Testo in vigore dal: 1-1-2020

 

                               Art. 2. 

    Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione 

 

  1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata  non

inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono  rinnovati

per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore

intenda adibire l'immobile agli usi  o  effettuare  sullo  stesso  le

opere  di  cui  all'articolo  3,  ovvero  vendere   l'immobile   alle

condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo  3.  Alla

seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti  ha  diritto  di

attivare la procedura per il rinnovo a  nuove  condizioni  o  per  la

rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria  intenzione

con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno  sei  mesi

prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere  a  mezzo

lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla  data  di  ricezione

della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta

o di  accordo  il  contratto  si  intendera'  scaduto  alla  data  di

cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al

secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle  medesime

condizioni. 

  2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del  comma  1,  i

contraenti possono  avvalersi  dell'assistenza  delle  organizzazioni

della proprieta' edilizia e dei conduttori. 

  3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le  parti  possono

stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone,  la

durata  del  contratto,  anche  in  relazione   a   quanto   previsto

dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque  di  quanto  previsto

dal comma 5 del presente articolo, ed altre  condizioni  contrattuali

sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti  in  sede

locale  fra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia   e   le

organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.  Al  fine

di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,

provvedono a convocare  le  predette  organizzazioni  entro  sessanta

giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'articolo

4. I medesimi accordi sono depositati, a  cura  delle  organizzazioni

firmatarie, presso ogni comune  dell'area  territoriale  interessata.

(10) (11) (12) (15) ((18)) 

  4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i

comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio,

aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)  piu'  favorevoli

per i proprietari che concedono in locazione a titolo  di  abitazione

principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.  I

comuni che adottano tali delibere possono derogare al  limite  minimo

stabilito,  ai  fini  della  determinazione  delle  aliquote,   dalla

normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono  assunte.

I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.

551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,  n.

61, e successive modificazioni, per la stessa  finalita'  di  cui  al

primo periodo possono derogare  al  limite  massimo  stabilito  dalla

normativa  vigente  in  misura  non  superiore  al   2   per   mille,

limitatamente agli immobili non locati  per  i  quali  non  risultino

essere stati registrati contratti di locazione da  almeno  due  anni.

(8) 

  5. I contratti di locazione stipulati ai  sensi  del  comma  3  non

possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di

cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove  le  parti

non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di

diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del

locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o  effettuare  sullo

stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle

condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo  3.  Alla

scadenza del periodo di proroga  biennale  ciascuna  delle  parti  ha

diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni  o

per la rinuncia al  rinnovo  del  contratto  comunicando  la  propria

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno

sei mesi prima della scadenza. In  mancanza  della  comunicazione  il

contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. (16) 

  6. I contratti di locazione stipulati prima della data  di  entrata

in vigore della presente legge  che  si  rinnovino  tacitamente  sono

disciplinati dal comma 1 del presente articolo. 

 

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AGGIORNAMENTO (8) 

  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma

288) che "L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

il quale prevede che i comuni, per favorire  la  realizzazione  degli

accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle  dei

conduttori,  possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di

bilancio,  aliquote  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   piu'

favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a  titolo  di

abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi

stessi, con possibilita' di deroga al  limite  minimo  dell'aliquota,

deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare

fino all'esenzione dall'imposta." 

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AGGIORNAMENTO (10) 

  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)

che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni  di  cui  agli

articoli 2, comma 3, e  8  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,

relativi ad abitazioni ubicate nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,

comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e

negli  altri  comuni  ad  alta  tensione  abitativa  individuati  dal

Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,

l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone  pattuito  dalle

parti e' ridotta al 19 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (11) 

  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal D.L. 31  agosto

2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre  2013,

n. 124, ha disposto (con l'art. 3, comma  2)  che  "Per  i  contratti

stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3,  e

8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate

nei comuni di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del

decreto-legge   30   dicembre   1988,   n.   551,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri

comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato

interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della

cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta

al 15 per cento". 

  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla

L. 28 ottobre 2013, n. 124, nel modificare  l'art.  3,  comma  2  del

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art.

4, comma 2) che la modifica del comma  3  del  presente  articolo  ha

effetto a decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre

2013. 

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AGGIORNAMENTO (12) 

  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 2014, n. 80, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14

marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9,  comma

1)  che  "Per   il   quadriennio   2014-2017,   l'aliquota   prevista

all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del  decreto-legge

31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge  28

ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (15) 

  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.

23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017,  n.

205, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14  marzo  2011,  n.

23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per gli

anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3,  comma  2,

quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  come

modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,

e' ridotta al 10 per cento". 

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AGGIORNAMENTO (16) 

  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla

L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  19-bis,  comma  1)

che "Il quarto periodo del comma 5  dell'articolo  2  della  legge  9

dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della

comunicazione ivi prevista, il contratto e' rinnovato tacitamente,  a

ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio". 

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AGGIORNAMENTO (18) 

  Il D.Lgs. 14 marzo  2011,  n.  23,  come  modificato  dalla  L.  27

dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per i

contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,

comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad

abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere

a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri

comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato

interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della

cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta

al 10 per cento". 

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