mercoledì 17 febbraio 2021

IMU: quando è prevista la riduzione del 50%

L’art. 1 comma 747 lettera b) della legge n. 160 del 2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni. 


"747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 

    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui

all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42; 

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto

non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale

sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'

accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti

la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del  fabbricato  da

parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Ai fini dell'applicazione della  riduzione  di  cui  alla

presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi

di manutenzione; 

    c)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in

comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il

primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a

condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante

possieda una sola abitazione  in  Italia  e  risieda  anagraficamente

nonche' dimori abitualmente nello stesso comune  in  cui  e'  situato

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si  applica  anche  nel

caso in cui il comodante, oltre all'immobile  concesso  in  comodato,

possieda nello stesso comune un  altro  immobile  adibito  a  propria

abitazione  principale,   ad   eccezione   delle   unita'   abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  Il  beneficio

di cui alla presente  lettera  si  estende,  in  caso  di  morte  del

comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."



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