L’art. 1 comma 747 lettera b) della legge n. 160 del 2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni.
"747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla
presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente
nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato,
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio
di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."
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