Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020 in materia di rifiuti complicano il quadro normativo nella gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde. Per effetto di queste modifiche i prodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sono stati compresi tra i rifiuti urbani ma solo per le imprese artigiane. Per quanto riguarda invece le aziende agricole una nota dell’area Ambiente di Confagricoltura ha ricordato che gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone pratiche colturali derivanti dall’attività agricola (in campo o per esempio in vivaio) continuano a essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Va detto inoltre che è ancora permesso all’imprenditore agricolo, che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti). Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, come già specificato, le nuove formulazioni del testo unico ambientale portano a classificare le foglie, gli sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Lo stesso è applicabile anche per i rifiuti della manutenzione del verde privato. In relazione alle diverse modifiche introdotte sulla definizione di rifiuto (urbano, organico ecc.) è necessario però che venga chiarito – Confagricoltura è impegnata in tal senso – come debba essere classificato, se urbano o speciale, il rifiuto generato dall’attività artigiana di manutenzione del verde. Tra l’altro, le modifiche normative non hanno un impatto solo sulla classificazione, ma anche sulla gestione e destinazione finale del rifiuto, nonché sulle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività (in alcuni casi andrà verificato anche l’impatto sulla Tari). Nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, Confagricoltura ha chiesto un quadro completo sui codici Cer utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice Cer 20 02 01 e il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis).
In merito al trasporto di rifiuti viene precisato quanto segue:
art. 193 comma 12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla
medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la
pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.
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