venerdì 9 luglio 2021

DL 116/2020 SFALCI E POTATURE

 Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020 in materia di rifiuti complicano il quadro normativo nella gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde. Per effetto di queste modifiche i prodotti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, sono stati compresi tra i rifiuti urbani ma solo per le imprese artigiane. Per quanto riguarda invece le aziende agricole una nota dell’area Ambiente di Confagricoltura ha ricordato che gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone pratiche colturali derivanti dall’attività agricola (in campo o per esempio in vivaio) continuano a essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. Va detto inoltre che è ancora permesso all’imprenditore agricolo, che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti). Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, come già specificato, le nuove formulazioni del testo unico ambientale portano a classificare le foglie, gli sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Lo stesso è applicabile anche per i rifiuti della manutenzione del verde privato. In relazione alle diverse modifiche introdotte sulla definizione di rifiuto (urbano, organico ecc.) è necessario però che venga chiarito – Confagricoltura è impegnata in tal senso – come debba essere classificato, se urbano o speciale, il rifiuto generato dall’attività artigiana di manutenzione del verde. Tra l’altro, le modifiche normative non hanno un impatto solo sulla classificazione, ma anche sulla gestione e destinazione finale del rifiuto, nonché sulle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività (in alcuni casi andrà verificato anche l’impatto sulla Tari). Nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato come rifiuti, Confagricoltura ha chiesto un quadro completo sui codici Cer utilizzati e sulla tipologia di autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato l’utilizzo del codice Cer 20 02 01 e il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis).

In merito al trasporto di rifiuti viene precisato quanto segue:

art. 193 comma 12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla

medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la

pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente

decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi

non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata

trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore

agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi

al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di

cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata

al raggiungimento del deposito temporaneo.


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