Di seguito schema per il ravvedimento operoso con le sanzioni da applicare per il 2020
- entro i primi 14 giorni sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)
- dal 15° al 30° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,5%
- dal 31° al 90° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/9 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,67%
- dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione saznione 30% Riduzione da ravvedimento 1/8 Sanzione ridotta da ravvedimento 3,75%
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/7 Sanzione ridotta da ravvedimento 4,29%
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/6 Sanzione ridotta da ravvedimento 5%
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso era stabilito nella misura del 0,80%
A seguito decreto Cura Italia art. 60 prevede mini proroga delle scadenze del 16 marzo al 20 marzo 2020 ulteriormente prorogata per talune categorie e versamenti, in caso di ritardato pagamento per le scadenze del 16 marzo prorogate al 20.03 da considerarsi per lo schema precedente la data del 20 marzo o dell'ulteriore proroga.
esempio: versamento 1040 di euro 1000,00 al 16/03 prorogato al 20/03 versamento con ravvedimento il 25.03.2020
ravvedimento operoso al 25/03 da considerare quindi il ravvedimento "sprint" 1000,00*0,1%*5 giorni = 5,00 euro quale sanzione
interessi di mora 1000,00*0,05%*5/36500 = 0,01 euro
pertanto
codice tributo 1040 mese 0002 anno 2020 euro 1000,01
codice tributo 8906 mese 0002 anno 2020 euro 5,00
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