Con il Decreto in oggetto viene sostanzialmente spostata la scadenza della dichiarazione annuale delle produzioni vivaistiche dal 31.03 al 30.04 di ogni anno. Vengono altresì introdotte oltre alla comunicazione delle specie e genere delle piante prodotte anche la quantità.
Di seguito il sunto del decreto:
CONSIDERATO che:
● il Regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Operatori Professionali, nel rispetto degli articoli 65 e 66, provvedono ad aggiornare i tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono e piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle attività entro il 30 aprile di ogni anno;
● il D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190 al punto 15.2 prevede la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di ogni anno;
RITENUTO necessario:
● allineare le tempistiche previste dal D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 a quelle del
Regolamento (UE) 2016/2031 per le comunicazioni che gli operatori professionali
devono fare al Servizio fitosanitario relativamente ai “tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti”;
● prevedere che le comunicazioni relative all’elenco delle specie vegetali prodotte
e commercializzate sia di tipo qualitativo e quantitativo secondo il modello
allegato A di numero 1 pagina parte integrante e sostanziale del presente atto;
● modificare la data per la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie
vegetali prodotte e commercializzate entro il 31 marzo di ogni anno prevista dal
D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190, posticipandola al 30 aprile di ogni anno;
● che le comunicazioni devono essere trasmesse al Servizio fitosanitario in ERSAF
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it;
DECRETA
1. di modificare il D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190 prevedendo che la Comunicazione annuale dell’elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate sia effettuata da parte degli operatori professionali entro la data del 30 aprile di ogni anno anziché entro il 31 marzo di ogni anno, ferme restando le altre previsioni del citato decreto;
2. anno come previsto dal D.d.u.o. 7 agosto 2012 n. 7190;
3. che la comunicazione dovrà essere fatta nel rispetto dei contenuti dell’allegato A di n 1 pagina parte integrale e sostanziale del presente atto; (nell'allegato viene specificata la necessità di aggiungere le quantità prodotte)
4. che la comunicazione dovrà essere fatta alla casella di Posta Elettronica
Certificata fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it.
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
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