Introdotto l’abbassamento della soglia di utilizzo del contante così determinata:
- a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.
Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge, così come sopra rideterminato, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto della norma, il minimo edittale della sanzione prevista per la relativa violazione, già fissato in euro 3.000,00, viene ad essere rimodulato in misura conforme alle soglie di nuova introduzione.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale della sanzione comminabile è fissato a 1.000,00 euro. Resta fermo il massimo edittale della sanzione fissato in 50.000,00 euro.
Nessun commento:
Posta un commento