sabato 6 luglio 2019

CONTIGUITA’ FISICA E MATERIALE NELLA PRELAZIONE DEL CONFINANTE

Per ciò che concerne il diritto di prelazione da parte del confinante la giurisprudenza è orientata nel ritenere che, per fondo confinante, debba intendersi quello che si trova a contatto lungo la comune linea di demarcazione con il fondo posto in vendita, e cioè presenta contiguità fisica e materiale. Nei  casi più recenti si evidenzia che non è possibile la prelazione del confinante proprietario CD/IAP quando:
- i fondi siano divisi da una strada interpoderale, da una strada privata agraria, da una strada vicinale, da una strada comunale, provinciale, regionale o statale;
- i fondi siano separati da un corso d'acqua naturale avente carattere pubblico;
- i fondi siano divisi da un canale pubblico, da un canale di bonifica di proprietà demaniale, da un canale o fosso demaniale, da un canale di scolo delle acque di grande dimensione e portata, tale da essere assimilabile ad un canale a destinazione pubblica.
Il diritto di prelazione, al contrario, sussiste nell'ipotesi in cui siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della contiguità fisica e materiale fra i due fondi. A tal proposito la riserva, da parte del proprietario, di una striscia di terreno lungo il confine, non esclude la prelazione se essa, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere incolta o non sia comunque idonea a qualsiasi  sfruttamento agricolo autonomo e priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

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