Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31/03/2019 scatta il divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a quota inferiore a 300 m. Regione Lombardia in ragione della particolare criticità del territorio regionale relativa alle concentrazioni di particolato atmosferico PM10, ha ritenuto di vietare in tale periodo di ogni anno la combustione dei piccoli cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla norma nazionale. Si rammenta infatti che è considera pratica agricola ‘il raggruppamento e l’abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro effettuata nel luogo di produzione’.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017.
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