lunedì 9 dicembre 2019

Nuovo regime fitosanitario e nuove disposizioni in materia di passaporto fitosanitario - Regolamenti UE 2016/2031 e 2017/625

Nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo regime fitosanitario. Viene introdotto il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), nel quale tutti gli operatori professionali dovranno essere registrati con l'attribuzione di un numero unico nazionale assegnato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio. Gli iscritti al RUP avranno d'ufficio un'automatica assegnazione al RUOP senza dover compiere ulteriori adempimenti così come non cambiano le precedenti autorizzazioni al rilascio dei passaporti fitosanitari, chi ha già l'autorizzazione non deve pertanto effettuare nessuna nuova domanda. Il nuovo numero di attribuzione viene trasmesso per quanto riguarda la Regione Lombardia e altre regioni mezzo PEC.
Cambiano invece alcune regole operative in materia di passaporto fitosanitario infatti tutte gli operatori professionali (di seguito OP) dovranno dotarsi di autorizzazione al passaporto fitosanitario e pertanto dovranno iscriversi al nuovo RUOP.
Per OP si intende ogni soggetto di diritto pubblico o privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento, introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dall territorio dell'Unione, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
Pertanto tra gli OP sono inclusi oltre ai vivaisti e agricoltori anche mediatori/rivenditori piante, garden center, fioristi, giardinieri, paesaggisti, ecc.
Ora il passaporto delle piante, che in precedenza era esclusivamente assegnato solo per la vendita di alcune specifiche essenze arboree e solo per alcune categorie di OP, viene esteso a tutte le piante e deve comparire sotto forma di specifica etichetta ogni singola pianta o lotto identificato come omogeneo (piante della stessa essenza in un unico imballaggio). 
E' facoltativo e non è più necessario altresì indicare il passaporto in fattura o sul documento di trasporto. 
Viene esclusa l'applicazione del passaporto solo per quelle piante che vengono vendute e destinate ad uso personale al consumatore finale (tale esenzione non è applicabile alle emissioni di passaporti verso e in zone protette); per consumatore finale si intende la persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale ad esempio i singoli individui e privati cittadini. Tale articolo attualmente viene interpretato non escludendo ad esempio le piante vendute ai Condomini e alle aziende private (uso collettivo delle piante e non più "personale") mentre sono assimilati ad utenti finali anche i commercianti che vendono unitamente al dettaglio. Si attendono pertanto ulteriori precisazioni in merito alla definizione di consumatore finale.
Il nuovo passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta dove le indicazioni devono risultare inalterabili e durature. E' previsto attualmente un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il formato del passaporto pertanto ogni OP può provvedere a dotarsi in maniera soggettiva alla specifica tipologia di passaporto più consono alla propria attività, rimangono invece definiti i contenuti del passaporto che deve riportare all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare:
- la dicitura "xxxxxx xxxxx/plant passport" in una delle lingue dell'unione e in inglese
- la bandiera dell'unione nell'angolo superiore sinistro a colori o in bianco e nero
- la lettera A seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente anche il nome della varietà; quando più specie sono inserite nello stesso contenitore o quando una confezione di sementi contiene una miscela di specie, la lettera A sarà seguita dai nomi botanici di tutte le specie
- la lettera B seguita dal codice dello stato (ad es. IT) membro in cui l'OP è registrato per il rilascio del passaporto, un trattino e il numero di registrazione dell'OP
- la lettera C seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto (es. codice tracciabilità CO-004-xxxx ovvero sigla provincia-n.prog. centro aziendale-codice stabilito dall'OP vedi di seguito)
- la lettera D seguita dal codice dello stato membro di origine o il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2 se la merce proviene da un paese terzo. Il paese di origine è il paese in cui le merci sono state coltivate o prodotte e dove potrebbero essere state esposte a organismi nocivi regolamentati. 
Nel caso il passaporto piante sia emesso per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette viene aggiunta la dicitura ZP dopo la dicitura "xxxxxx xxxxx/plant passport" e riportare subito sotto i nomi scientifici degli organismi nocivi per le ZP o in alternativa i codici attribuiti al riferimento patogeno stesso.
Debbono inoltre essere prodotti appositi registri dove indicare il carico e lo scarico delle piante in ordine cronologico, e un registro per la tracciabilità interna delle piante in caso di produzione in vivai e serre; i codici di tracciabilità e la gestione degli stessi è a discrezione dell'OP in base alla propria attività, la condizione è che l'OP attraverso la registrazione dati deve essere in grado di indicare al Servizio fitosanitario competente la provenienza della merce e a chi l'ha eventualmente venduta.
Il codice tracciabilità indicato nel passaporto dopo la lettera C può essere anche integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip, QR code o altro supporto di dati di tracciabilità presente sull'unità di vendita.
I registri predetti debbono essere conservati per tre anni. 
Rimangono esonerati dal RUOP come previsto anche in precedenza dal RUP i piccoli produttori come da D. lgs 214/05 cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (provincia), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.
Seguono aggiornamenti su questa nuova e delicata normativa.