La circolare fornisce chiarimenti in merito all'art. 25-ter del DPR 29 settembre 1973 n. 600, come noto l'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo sopracitato al fine di disciplinare l'obbligo per il condominio di operare una ritenuta sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.
Contratti interessati
Ambito oggettivo
In merito all’ambito oggettivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la ritenuta debba applicarsi sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Pertanto, la ritenuta interessa sia i contratti di appalto che i contratti d’opera, aventi ad oggetto, ad esempio, interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero l’esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio.
L’Agenzia include, inoltre, il contratto di servizio energia, di cui all’art.1, comma 1, lett. p) del D.P.R. 412/1993, che regolamenta l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente (ivi compresa anche la manutenzione degli impianti), provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell’energia.
Diversamente, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i corrispettivi relativi a:
– forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37 del 2006);
– contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.
Contratti esclusi
Non sono inoltre interessati dalla ritenuta del 4% i corrispettivi riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), in quanto assoggettati alla ritenuta del 20% ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 600/1973.