31.01 RUP ERSAF
31.03 Comunicazione ERSAF produzioni florovivaistiche
31.03 Denuncia acque prelevate Provincia
31.03 Dichiarazione consumi Officina Elettrica
30.04 Pagamento Albo Gestori Ambientali
30.06 Pagamento Canone concessione pagamento acque demaniali
30.11 Vidimazione registri produzione Offincine Elettriche
16.12 Pagamento licenza Officina Elettrica
Annuale dichiarazione antimafia GSE
giovedì 8 novembre 2018
mercoledì 7 novembre 2018
EUROPA: PREZZO MEDIO TERRENI AGRICOLI
Eurostat ha pubblicato un rapporto sul valore delle vendite e degli affitti dei terreni agricoli nella UE dal quale emergono significative differenze tra gli Stati membri con prezzi di vendita che nel 2016 sono passati dai 63 mila euro medi per un ettaro arabile in Olanda ai 1.958 in Romania, con aumenti considerevoli dal 2011 per Repubblica ceca, Lituania, Estonia, Lettonia ed Ungheria. La regione europea più cara risulta la Liguria, con 108 mila euro/ettaro e la più economica il sudovest della Bulgaria, con 1.165 euro/ettaro. In Italia si è riscontrata una grande differenza tra regioni, con prezzi da meno di 20 mila euro fino al massimo ligure. Per quanto riguarda l'affitto di un ettaro di terreno nel 2016, il Paese più caro è stato ancora l'Olanda, con una media di 791 euro/anno, in particolare nella regione del Flevoland con 1.536 euro/anno, mentre i più economici sono stati la Lettonia, con 46 euro/anno, e le regioni svedesi Mellersta, Norrland e Ovra norrland con 28 euro/anno.
PREGHIERA NORVEGESE
EG GREV NED MIN ELD
*SENT OM KVELD*
NAAR DAGEN ER SLUT
ALDER SLONKA UT
*SENT OM KVELD*
NAAR DAGEN ER SLUT
ALDER SLONKA UT
I bank my fire;
set for the evening
when day is done.
God grant my fire
never die out.
set for the evening
when day is done.
God grant my fire
never die out.
martedì 6 novembre 2018
DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTE DELLE RETRIBUZIONI
Una delle più dirompenti novità della Legge di Bilancio 2018 riguarda l’introduzione del divieto di pagamento in contante delle retribuzioni. A partire dal 01/07/2018, infatti, i datori di lavoro o i committenti potranno erogare retribuzioni o compensi ai lavoratori mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti di pagamento: bonifico bancario; strumenti di pagamento elettronico; pagamenti in contanti
presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno. Indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, non sarà più possibile corrispondere la retribuzione tramite denaro contante. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nonché tutte le collaborazioni
coordinate e continuative ed i contratti stipulati tra cooperative e soci. Si precisa inoltre che, la sottoscrizione del cedolino paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nel caso in cui vengano violate le disposizioni di cui sopra, è prevista per i datori di lavoro o committenti una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno. Indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, non sarà più possibile corrispondere la retribuzione tramite denaro contante. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nonché tutte le collaborazioni
coordinate e continuative ed i contratti stipulati tra cooperative e soci. Si precisa inoltre che, la sottoscrizione del cedolino paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nel caso in cui vengano violate le disposizioni di cui sopra, è prevista per i datori di lavoro o committenti una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
BONUS GIARDINI SENZA OBBLIGO DI BONIFICO E QUALI INTERVENTI CONSENTONO DI INVOCARE IL BONUS
Non si applicherà la ritenuta d’acconto dell’8% sui pagamenti effettuati per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o alla progettazione di questi interventi (art. 1, commi da 12 a 16, Legge di Bilancio 2018). Sono le conseguenze della scelta, confermata dall’Agenzia delle Entrate, di non richiedere obbligatoriamente il bonifico «parlante», ma di accettare pagamenti con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», quali «assegni bancari, postali o circolari non trasferibili», carte di credito, carte di debito («bancomat o carte prepagate ricaricabili») o bonifici bancari o postali. Per il bonus giardini, quindi, non è necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico «parlante», come avviene anche per la detrazione del 50% sui mobili e gli elettrodomestici, ma è sufficiente il bonifico normale. Anche per il bonus mobili, è consentito il pagamento anche con carte di debito (bancomat o carte prepagate ricaricabili) o con carte di credito, ma non con contanti e assegni bancari, postali o circolari (possibili invece per il bonus giardini). Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2017, propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici del 2018, invece, continua ad essere necessario il bonifico «parlante» e questi pagamenti devono essere effettuati, anche in parte, dal 26/06/2012 al 31/12/2018. Questi vari metodi di pagamento concessi per il bonus mobili (i bonifici parlanti e non le carte elettroniche), però, non sono indifferenti per il fornitore dei beni o servizi agevolati (negoziante o artigiano), in quanto la ritenuta d’acconto dell’8% può essere evitata solo se si incassa tramite bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da indicare nella transazione elettronica e la banca di accredito non trattiene la ritenuta dell’8% sull’importo incassato. Lo stesso vale per i pagamenti con assegni per il bonus giardini.
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha precisato che i lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, ad esempio il solo acquisto di piante o altro materiale, non consentono di invocare il bonus, in quanto tali operazioni non rientrano tra gli interventi straordinari di sistemazione a verde come previsti dalla Relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018 ai fini della detrazione fiscale. Anche relativamente alle spese di progettazione e manutenzione, l’Agenzia ha specificato che le stesse sono agevolabili purché siano ancorate ad un intervento ammesso al bonus, ossia di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Pertanto, devono ritenersi esclusi dal beneficio tutti gli interventi di mera manutenzione ordinaria dei giardini.
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha precisato che i lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, ad esempio il solo acquisto di piante o altro materiale, non consentono di invocare il bonus, in quanto tali operazioni non rientrano tra gli interventi straordinari di sistemazione a verde come previsti dalla Relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018 ai fini della detrazione fiscale. Anche relativamente alle spese di progettazione e manutenzione, l’Agenzia ha specificato che le stesse sono agevolabili purché siano ancorate ad un intervento ammesso al bonus, ossia di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Pertanto, devono ritenersi esclusi dal beneficio tutti gli interventi di mera manutenzione ordinaria dei giardini.
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AGENZIA DELLE ENTRATE SU ATTIVITÀ MANIPOLAZIONE PIANTE IN VIVAIO
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 11 del 29/01/2018, ha reso ufficiale il contenuto della risposta all’istanza di consulenza giuridica richiesta da Confagricoltura, sul trattamento fiscale dell’attività di manipolazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri. La risoluzione, concordando pienamente con quanto sostenuto dagli uffici confederali, conclude per l’applicazione della tassazione su base catastale (reddito agrario), alle seguenti attività manipolazione:
- concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente.
- trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale.
- altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.
- concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente.
- trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale.
- altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.
lunedì 5 novembre 2018
DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE
Il diritto del confinante ad essere preferito a terzi nell'acquisto del fondo contiguo posto in vendita si materializza quando ricorrono tutta una serie di condizioni, come stabilito da norme e giurisprudenza. Di seguito si evidenziano i presupposti soggettivi ed oggettivi che pongono in capo al confinante il diritto di prelazione:
- Soggettivi: essere iscritto alla previdenza agricola in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale; essere proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita e conduttore da almeno 2 anni; non aver venduto terreni agricoli negli ultimi 2 anni di superficie superiore a 1 ettaro; garantire, con il lavoro personale e della propria famiglia, almeno un terzo della capacità lavorativa occorrente per la conduzione del fondo acquistato e di altri eventuali fondi già posseduti in proprietà.
- Oggettivi: presenza di «contiguità fisica e materiale» fra il fondo condotto in proprietà e quello in vendita (non è quindi sufficiente una vicinanza funzionale); assenza sul fondo posto in vendita della figura dell’affittuario coltivatore diretto.
- Soggettivi: essere iscritto alla previdenza agricola in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale; essere proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita e conduttore da almeno 2 anni; non aver venduto terreni agricoli negli ultimi 2 anni di superficie superiore a 1 ettaro; garantire, con il lavoro personale e della propria famiglia, almeno un terzo della capacità lavorativa occorrente per la conduzione del fondo acquistato e di altri eventuali fondi già posseduti in proprietà.
- Oggettivi: presenza di «contiguità fisica e materiale» fra il fondo condotto in proprietà e quello in vendita (non è quindi sufficiente una vicinanza funzionale); assenza sul fondo posto in vendita della figura dell’affittuario coltivatore diretto.
TERRENI EDIFICABILI CONDOTTI A FINI AGRICOLI: TRATTAMENTO FISCALE
Ai fini ICI, IMU e TASI, i terreni edificabili sono equiparati ai terreni agricoli, se posseduti e condotti da un soggetto con qualifica di IAP o CD. Tuttavia, succede spesso che il terreno fabbricabile, posseduto e condotto da un soggetto con la qualifica di cui sopra, annoveri fra i comproprietari anche uno o più soggetti privi di tali qualifiche. In tal caso, per lungo tempo, si è rimasti nell'incertezza di quale dovesse essere il trattamento fiscale da riservare ai comproprietari privi di qualifica. Il dubbio è stato sciolto da una recente sentenza di Cassazione con la quale è stato affermato che «i benefici in commento spettano a tutti i soggetti comproprietari, a prescindere dal possesso della qualifica soggettiva di IAP o CD».
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