Non si applicherà la ritenuta d’acconto dell’8% sui pagamenti effettuati per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o alla progettazione di questi interventi (art. 1, commi da 12 a 16, Legge di Bilancio 2018). Sono le conseguenze della scelta, confermata dall’Agenzia delle Entrate, di non richiedere obbligatoriamente il bonifico «parlante», ma di accettare pagamenti con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», quali «assegni bancari, postali o circolari non trasferibili», carte di credito, carte di debito («bancomat o carte prepagate ricaricabili») o bonifici bancari o postali. Per il bonus giardini, quindi, non è necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico «parlante», come avviene anche per la detrazione del 50% sui mobili e gli elettrodomestici, ma è sufficiente il bonifico normale. Anche per il bonus mobili, è consentito il pagamento anche con carte di debito (bancomat o carte prepagate ricaricabili) o con carte di credito, ma non con contanti e assegni bancari, postali o circolari (possibili invece per il bonus giardini). Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2017, propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici del 2018, invece, continua ad essere necessario il bonifico «parlante» e questi pagamenti devono essere effettuati, anche in parte, dal 26/06/2012 al 31/12/2018. Questi vari metodi di pagamento concessi per il bonus mobili (i bonifici parlanti e non le carte elettroniche), però, non sono indifferenti per il fornitore dei beni o servizi agevolati (negoziante o artigiano), in quanto la ritenuta d’acconto dell’8% può essere evitata solo se si incassa tramite bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da indicare nella transazione elettronica e la banca di accredito non trattiene la ritenuta dell’8% sull’importo incassato. Lo stesso vale per i pagamenti con assegni per il bonus giardini.
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha precisato che i lavori
effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, ad esempio il
solo acquisto di piante o altro materiale, non consentono di invocare il
bonus, in quanto tali operazioni non rientrano tra gli interventi
straordinari di sistemazione a verde come previsti dalla Relazione
accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018 ai fini della detrazione
fiscale. Anche relativamente alle spese di progettazione e manutenzione,
l’Agenzia ha specificato che le stesse sono agevolabili purché siano
ancorate ad un intervento ammesso al bonus, ossia di sistemazione a
verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.
Pertanto, devono ritenersi esclusi dal beneficio tutti gli interventi di mera manutenzione ordinaria dei giardini.
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