lunedì 5 novembre 2018

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE

Il diritto del confinante ad essere preferito a terzi nell'acquisto del fondo contiguo posto in vendita si materializza quando ricorrono tutta una serie di condizioni, come stabilito da norme e giurisprudenza. Di seguito si evidenziano i presupposti soggettivi ed oggettivi che pongono in capo al confinante il diritto di prelazione:
- Soggettivi: essere iscritto alla previdenza agricola in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale; essere proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita e conduttore da almeno 2 anni; non aver venduto terreni agricoli negli ultimi 2 anni di superficie superiore a 1 ettaro; garantire, con il lavoro personale e della propria famiglia, almeno un terzo della capacità lavorativa occorrente per la conduzione del fondo acquistato e di altri eventuali fondi già posseduti in proprietà.
- Oggettivi: presenza di «contiguità fisica e materiale» fra il fondo condotto in proprietà e quello in vendita (non è quindi sufficiente una vicinanza funzionale); assenza sul fondo posto in vendita della figura dell’affittuario coltivatore diretto.

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