Aggiornamento del 31.03.2020, database protezione civile.
Aumenti assoluti maggiori sono riscontrati a Ragusa + 18% e Rieti + 20%. Continua ad essere positivo essendo solo in lieve aumento i contagi assoluti nelle province soggette alle prime restrizioni e nelle zone più colpite in precedenza come Bergamo e Brescia.
I contagi attivi aumentano in tutte le regioni italiane, in maniera più lieve rispetto a ieri ma nessun decremento. Dato migliore quello lombardo con un + 0,47%, mentre il dato peggiore è quello del Molise con un + 9,35%.
martedì 31 marzo 2020
lunedì 30 marzo 2020
COVID-19 | Analisi dati al 30.03.2020
In base ai dati divulgati dalla protezione civile in data odierna, la seguente elaborazione dei dati rappresenta l'incremento degli infetti in termini assoluti per provincia in percentuale al 30.03.2020 rispetto a ieri.
Peggiore situazione riscontrata è quella della provincia di Benevento con un incremento del 70% dei casi.
Relativamente positive rispetto alla media nazionale le province soggette alle prime restrizioni.
Sempre in base ai dati della protezione civile odierni di seguito viene elaborato a livello regionale la mappa degli incrementi o meno dei contagi attivi ovvero la differenza in percentuale rispetto al giorno precedente tra il numero degli infetti al netto delle guarigioni e dei decessi. Si denota il miglioramento della Valle D'Aosta, Lombardia, Friuli V. G. e soprattutto dell'Umbria (-7,02%). Grave incremento dei casi attivi in Campania e Puglia rispettivamente del 11,76% e 10,68%.
Peggiore situazione riscontrata è quella della provincia di Benevento con un incremento del 70% dei casi.
Relativamente positive rispetto alla media nazionale le province soggette alle prime restrizioni.
Sempre in base ai dati della protezione civile odierni di seguito viene elaborato a livello regionale la mappa degli incrementi o meno dei contagi attivi ovvero la differenza in percentuale rispetto al giorno precedente tra il numero degli infetti al netto delle guarigioni e dei decessi. Si denota il miglioramento della Valle D'Aosta, Lombardia, Friuli V. G. e soprattutto dell'Umbria (-7,02%). Grave incremento dei casi attivi in Campania e Puglia rispettivamente del 11,76% e 10,68%.
mercoledì 25 marzo 2020
Ravvedimento operoso 2020 - schema sanzioni
Di seguito schema per il ravvedimento operoso con le sanzioni da applicare per il 2020
- entro i primi 14 giorni sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)
- dal 15° al 30° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,5%
- dal 31° al 90° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/9 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,67%
- dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione saznione 30% Riduzione da ravvedimento 1/8 Sanzione ridotta da ravvedimento 3,75%
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/7 Sanzione ridotta da ravvedimento 4,29%
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/6 Sanzione ridotta da ravvedimento 5%
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso era stabilito nella misura del 0,80%
A seguito decreto Cura Italia art. 60 prevede mini proroga delle scadenze del 16 marzo al 20 marzo 2020 ulteriormente prorogata per talune categorie e versamenti, in caso di ritardato pagamento per le scadenze del 16 marzo prorogate al 20.03 da considerarsi per lo schema precedente la data del 20 marzo o dell'ulteriore proroga.
esempio: versamento 1040 di euro 1000,00 al 16/03 prorogato al 20/03 versamento con ravvedimento il 25.03.2020
ravvedimento operoso al 25/03 da considerare quindi il ravvedimento "sprint" 1000,00*0,1%*5 giorni = 5,00 euro quale sanzione
interessi di mora 1000,00*0,05%*5/36500 = 0,01 euro
pertanto
codice tributo 1040 mese 0002 anno 2020 euro 1000,01
codice tributo 8906 mese 0002 anno 2020 euro 5,00
- entro i primi 14 giorni sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 0,1% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)
- dal 15° al 30° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/10 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,5%
- dal 31° al 90° giorno sanzione 15% Riduzione da ravvedimento 1/9 Sanzione ridotta da ravvedimento 1,67%
- dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione saznione 30% Riduzione da ravvedimento 1/8 Sanzione ridotta da ravvedimento 3,75%
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/7 Sanzione ridotta da ravvedimento 4,29%
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva sanzione 30% Riduzione da ravvedimento 1/6 Sanzione ridotta da ravvedimento 5%
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.
Dal 1° gennaio 2019 il tasso era stabilito nella misura del 0,80%
A seguito decreto Cura Italia art. 60 prevede mini proroga delle scadenze del 16 marzo al 20 marzo 2020 ulteriormente prorogata per talune categorie e versamenti, in caso di ritardato pagamento per le scadenze del 16 marzo prorogate al 20.03 da considerarsi per lo schema precedente la data del 20 marzo o dell'ulteriore proroga.
esempio: versamento 1040 di euro 1000,00 al 16/03 prorogato al 20/03 versamento con ravvedimento il 25.03.2020
ravvedimento operoso al 25/03 da considerare quindi il ravvedimento "sprint" 1000,00*0,1%*5 giorni = 5,00 euro quale sanzione
interessi di mora 1000,00*0,05%*5/36500 = 0,01 euro
pertanto
codice tributo 1040 mese 0002 anno 2020 euro 1000,01
codice tributo 8906 mese 0002 anno 2020 euro 5,00
Etichette:
1040,
8906,
codice tributo,
codice tributo 1040,
codice tributo 8906,
cura italia,
miniproroga 2020,
ravvedimento operoso 1040,
ravvedimento operoso 2020,
ravvedimento sprint,
sanzione,
schema sanzioni
Duplicato della Tessera Sanitaria (TS e TS-CNS)
In caso di furto, smarrimento o in caso deterioramento della carta o di illeggibilità dei dati o del codice a barre sopra riportati può essere richiesto un duplicato gratuito (una tatum nel corso dell'anno solare) attraverso il portale dell'ADE Fisconline.
Per procedere accedendo con le proprie credenziali al portale e alla propria scrivania sarà sufficiente aprire la tendina sulla sinistra sui "Servizi per" e "richiedere", qui è presente l'opzione per richiedere il duplicato della tessera sanitaria nazionale; di seguito si riporta il testo dell'ADE:
Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
Il servizio permette di richiedere on-line il duplicato della Tessera Sanitaria (TS), della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) o del tesserino di codice fiscale. Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.
Attenzione
Non è necessario richiedere la riemissione della TS, quando questa sia prossima alla scadenza: in tempo utile la nuova tessera verrà spedita automaticamente al cittadino, sempre che sia confermato il suo diritto all'assistenza sanitaria. Per maggiori informazioni si rimanda alle FAQ del portale Progetto Tessera Sanitaria.
Occorre specificare la motivazione della richiesta: furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica; in quest'ultimo caso viene richiesta l'indicazione del numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale da sostituire.
Il duplicato per sostituzione tecnica della TS/CNS può essere richiesto solo in caso di deterioramento della carta o di illeggibilità dei dati o del codice a barre sopra riportati. In caso di problemi nell'utilizzo come Carta Nazionale dei Servizi (accesso ai servizi on-line regionali o della Pubblica Amministrazione) ci si deve rivolgere ad uno degli sportelli abilitati della propria Regione presso cui è stata abilitata la carta (informazioni dettagliate sul portale Progetto Tessera Sanitaria).
Dopo l'invio della richiesta vengono effettuati i controlli di congruenza e correttezza di tutti i dati inseriti, mediante confronto con quelli registrati in Anagrafe Tributaria (AT). Superati i controlli, viene inviata la TS o la TS/CNS all'indirizzo presente in AT se il richiedente è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti viene inviato il tesserino di codice fiscale.
Attenzione
Per i titolari di TS/CNS la richiesta di duplicato comporta l'automatica disattivazione dell'ultima tessera emessa.
Casi per i quali il duplicato non può essere emesso:
in AT risulta un indirizzo non significativo
il numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale inserito è errato (in caso di richiesta per sostituzione tecnica)
per il soggetto è già in corso l'emissione di una tessera, ad es. per duplicato richiesto da una ASL o da un ufficio dell'Agenzia, oppure per riemissione automatica della tessera in scadenza
In caso di problemi nell'uso di questo servizio, è possibile chiedere il duplicato della TS alla ASL di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia, o il duplicato del tesserino di codice fiscale ad un ufficio dell'Agenzia.
I cittadini residenti all'estero che vogliono richiedere il duplicato della tessera devono rivolgersi all'Ambasciata/Consolato nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.
Per richiedere il duplicato è necessario fornire i seguenti dati:
Motivazione richiesta
Furto o Smarrimento
Sostituzione tecnica:
Codice della Tessera da sostituire:
Per procedere accedendo con le proprie credenziali al portale e alla propria scrivania sarà sufficiente aprire la tendina sulla sinistra sui "Servizi per" e "richiedere", qui è presente l'opzione per richiedere il duplicato della tessera sanitaria nazionale; di seguito si riporta il testo dell'ADE:
Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale
Il servizio permette di richiedere on-line il duplicato della Tessera Sanitaria (TS), della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) o del tesserino di codice fiscale. Tramite questo servizio è consentita, nell'anno solare, una sola richiesta di duplicato per il medesimo soggetto.
Attenzione
Non è necessario richiedere la riemissione della TS, quando questa sia prossima alla scadenza: in tempo utile la nuova tessera verrà spedita automaticamente al cittadino, sempre che sia confermato il suo diritto all'assistenza sanitaria. Per maggiori informazioni si rimanda alle FAQ del portale Progetto Tessera Sanitaria.
Occorre specificare la motivazione della richiesta: furto o smarrimento, oppure sostituzione tecnica; in quest'ultimo caso viene richiesta l'indicazione del numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale da sostituire.
Il duplicato per sostituzione tecnica della TS/CNS può essere richiesto solo in caso di deterioramento della carta o di illeggibilità dei dati o del codice a barre sopra riportati. In caso di problemi nell'utilizzo come Carta Nazionale dei Servizi (accesso ai servizi on-line regionali o della Pubblica Amministrazione) ci si deve rivolgere ad uno degli sportelli abilitati della propria Regione presso cui è stata abilitata la carta (informazioni dettagliate sul portale Progetto Tessera Sanitaria).
Dopo l'invio della richiesta vengono effettuati i controlli di congruenza e correttezza di tutti i dati inseriti, mediante confronto con quelli registrati in Anagrafe Tributaria (AT). Superati i controlli, viene inviata la TS o la TS/CNS all'indirizzo presente in AT se il richiedente è assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti viene inviato il tesserino di codice fiscale.
Attenzione
Per i titolari di TS/CNS la richiesta di duplicato comporta l'automatica disattivazione dell'ultima tessera emessa.
Casi per i quali il duplicato non può essere emesso:
in AT risulta un indirizzo non significativo
il numero di identificazione della TS, della TS/CNS o del tesserino di codice fiscale inserito è errato (in caso di richiesta per sostituzione tecnica)
per il soggetto è già in corso l'emissione di una tessera, ad es. per duplicato richiesto da una ASL o da un ufficio dell'Agenzia, oppure per riemissione automatica della tessera in scadenza
In caso di problemi nell'uso di questo servizio, è possibile chiedere il duplicato della TS alla ASL di appartenenza o ad un ufficio dell'Agenzia, o il duplicato del tesserino di codice fiscale ad un ufficio dell'Agenzia.
I cittadini residenti all'estero che vogliono richiedere il duplicato della tessera devono rivolgersi all'Ambasciata/Consolato nel paese di residenza. La tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la stessa rappresentanza diplomatica all'estero.
Per richiedere il duplicato è necessario fornire i seguenti dati:
Motivazione richiesta
Furto o Smarrimento
Sostituzione tecnica:
Codice della Tessera da sostituire:
mercoledì 4 marzo 2020
Nota Tecnica 9475/2020 sull'applicazione della nuova normativa fitosanitaria del Regolamento 2016/2031
In data 28.02.2020 il MIPAAF ha emanato una nota tecnica di chiarimento in merito all’applicazione di alcune disposizione riguardanti in particolare le figure dell’utilizzatore finale e del manutentore del verde e la VENDITA PER CONTRATTO A DISTANZA.
Qui trovate la nota tecnica 9475/2020
Nello specifico interessante e di notevole importanza la nuova definizione di utilizzatore finale che si estende oltre alle persone fisiche ad alcune figure giuridiche quali Hotel, comuni, Condomini etc. ovvero a tutte quelle figure sia fisiche che giuridiche che acquistano piante non agendo per fini commerciali o professionali.
Vengono inoltre elencati ed esplicitati le categorie di manutentori del verde soggette o meno al RUOP ed infine viene specificato che la vendita tramite contratto a distanza non si configura nel caso in cui il ritiro del materiale da parte dell'acquirente avviene presso una sede del venditore.
Qui trovate la nota tecnica 9475/2020
Nello specifico interessante e di notevole importanza la nuova definizione di utilizzatore finale che si estende oltre alle persone fisiche ad alcune figure giuridiche quali Hotel, comuni, Condomini etc. ovvero a tutte quelle figure sia fisiche che giuridiche che acquistano piante non agendo per fini commerciali o professionali.
Vengono inoltre elencati ed esplicitati le categorie di manutentori del verde soggette o meno al RUOP ed infine viene specificato che la vendita tramite contratto a distanza non si configura nel caso in cui il ritiro del materiale da parte dell'acquirente avviene presso una sede del venditore.
Iscriviti a:
Post (Atom)