mercoledì 6 novembre 2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA - chiarimenti tempistiche di emissione

L'ADE ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle tempistiche di emissione delle fatture elettroniche, è stato infatti precisato che:
- è possibile emettere la fattura elettronica entro fine mese per la merce consegnata con un documento di trasporto/bolla sarà necessario riportare in fattura i riferimenti di tale documento (DDT N. *** DEL ***) dello stesso mese;
- in caso di consegne senza documento di trasporto o prestazioni di servizi la fattura non può considerarsi differita pertanto deve rispettare il termine di invio dei 12 giorni dalla data della fattura indicata nel frontespizio del documento.
Il superamento dei 12 giorni comporta dal primo luglio 2019 per le ditte trimestrali e dal primo ottobre 2019 per le ditte mensili sanzioni per la tardiva trasmissione allo SDI.

martedì 8 ottobre 2019

REGIONE LOMBARDIA - COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31/03/2019 scatta il divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a quota inferiore a 300 m. Regione Lombardia in ragione della particolare criticità del territorio regionale relativa alle concentrazioni di particolato atmosferico PM10, ha ritenuto di vietare in tale periodo di ogni anno la combustione dei piccoli cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla norma nazionale. Si rammenta infatti che è considera pratica agricola ‘il raggruppamento e l’abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro effettuata nel luogo di produzione’.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017.

giovedì 12 settembre 2019

Fatturazione elettronica: trasmissione tardiva allo SDI

Dal 1° luglio 2019, è cambiata la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di trasmissione tardiva al Sdi. (ditte trimestrali termine moratoria sanzioni il 30/06/2019 ditte mensili termine moratoria sanzioni il 30/09/2019).
La fattura elettronica deve quindi essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Per ogni fattura elettronica di vendita inviata al Sdi oltre i termini citati sono previste le sanzioni dettate dall’articolo 6 del DL del 18/12/1997 n. 471, nello specifico:

Sanzione amministrativa tra i €250,00 e €2000,00 per invio tardivo fattura elettronica;

- DAL 01/07/2019 TRIMESTRALI PERIODO ENTRO 12 GIORNI
DAL 01/10/2019 MENSILI PERIODO ENTRO 12 GIORNI
Se invio la fattura entro 12 giorni, non sono sanzionato
- ENTRO 90 GIORNI Sanzione da € 250,00 ridotta a 1/9 sanzione di € 27,78 a fattura
- DA 91 GIORNI AD 1 ANNO Sanzione di € 250 ridotta a 1/8, sanzione di € 31,25 a fattura
- DA 1 A 2 ANNI DATA OPERAZIONE Sanzione di € 250 ridotta a 1/7, sanzione di € 35,71 a fattura
- Sanzione su base IVA dal 90% al 180% (dell’Iva esposta in fattura) quando invio tardivamente la fattura elettronica di vendita oltre un periodo già liquidato. Il minimo della sanzione ammonta a €500,00.

sabato 6 luglio 2019

CONTIGUITA’ FISICA E MATERIALE NELLA PRELAZIONE DEL CONFINANTE

Per ciò che concerne il diritto di prelazione da parte del confinante la giurisprudenza è orientata nel ritenere che, per fondo confinante, debba intendersi quello che si trova a contatto lungo la comune linea di demarcazione con il fondo posto in vendita, e cioè presenta contiguità fisica e materiale. Nei  casi più recenti si evidenzia che non è possibile la prelazione del confinante proprietario CD/IAP quando:
- i fondi siano divisi da una strada interpoderale, da una strada privata agraria, da una strada vicinale, da una strada comunale, provinciale, regionale o statale;
- i fondi siano separati da un corso d'acqua naturale avente carattere pubblico;
- i fondi siano divisi da un canale pubblico, da un canale di bonifica di proprietà demaniale, da un canale o fosso demaniale, da un canale di scolo delle acque di grande dimensione e portata, tale da essere assimilabile ad un canale a destinazione pubblica.
Il diritto di prelazione, al contrario, sussiste nell'ipotesi in cui siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della contiguità fisica e materiale fra i due fondi. A tal proposito la riserva, da parte del proprietario, di una striscia di terreno lungo il confine, non esclude la prelazione se essa, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere incolta o non sia comunque idonea a qualsiasi  sfruttamento agricolo autonomo e priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019

Dal 1° luglio 2019 entrano in vigore nuove regole sul fronte del termine di emissione e di sanzioni applicate in caso di invio tardivo della fattura elettronica allo SDI. Per quanto riguarda il termine per l’emissione, a partire dal 1 di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo. In tema di sanzioni, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.
Per i contribuenti con liquidazione IVA mensile il periodo di moratoria terminerà il prossimo 30 settembre 2019. L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

venerdì 24 maggio 2019

Nuovo modello RLI 2019 - adempimenti successivi

Per gli adempimenti successivi sono stati aggiunti i codici 6 e 7 rispettivamente subentro (6) e risoluzione (7)

Se nella casella Adempimenti successivi si è optato per il codice 2 (proroga), è necessario compilare la casella tipologia di proroga con uno dei seguenti codici :

- codice 1, se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (registro);
- codice 2, se si sta prorogando un contratto in regime di cedolare secca;
- codice 3, se si sta prorogando un contratto misto (in cui era presente almeno un locatore in cedolare secca e un locatore in regime ordinario).

Subentro - nuovo modello RLI 2019

Per il subentro nel nuovo modello RLI si dovrà specificare la tipologia del subentro indicando uno dei seguenti codici:

- codice 1 in caso di decesso di una o più parti del contratto;
- codice 2 in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione;
- codice 3 in caso di trasformazione della società o dell’ente parte del contratto;
- codice 4 in caso di fusione della società o dell’ente parte del contratto con altro soggetto;
- codice 5 in caso di scissione della società o dell’ente parte del contratto in altro soggetto;
- codice 6 in tutti gli altri casi.

Nel quadro B soggetti sezione I dati del locatore indicare esclusivamente la parte cedente e la parte o le parti subentranti rispettando la numerazione del locatore di partenza del contratto.
Nel quadro C indicare come al solito i dati degli immobili.

Nel quadro D regime di tassazione verranno invece riportati l'elenco dei locatori allo stato di fatto successivo al subentro con relativa percentuale di possesso (totale dovrà essere ovviamente pari al 100%) e indicazione del regime se con cedolare secca o meno.

mercoledì 22 maggio 2019

Sculpture of Lovers - Chișinău - Pedestruan Street E.Doga


Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita.
(Oscar Wilde)

FISCONLINE BUG SUBENTRO CONTRATTI LOCAZIONE

Operando telematicamente al processo di subentro in un contratto di locazione lo stesso viene correttamente effettuato rilasciandone quindi ricevuta attestante la variazione con indicazione del cedente/i e del cessionario/i.
Il sistema però non riesce ad aggiornare i dati della prima registrazione lasciando pertanto sulla propria pagina personale invariate le parti registranti il contratto di locazione originarie.
Infatti nel caso di un ulteriore subentro nell'arco temporale del contratto di registrazione e successivo ad un eventuale precedente subentro già effettuato telematicamente, non sarà possibile procedere generando un errore con una ricevuta di scarto per adempimenti successivi e costringendo pertanto a recarsi direttamente all'ADE relativo alla registrazione contrattuale per procedere al subentro in modo "tradizionale" con compilazione del modulo RLI.

venerdì 12 aprile 2019

MUD esclusioni


Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. Tali soggetti assolvono all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.