martedì 6 novembre 2018

DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTE DELLE RETRIBUZIONI

Una delle più dirompenti novità della Legge di Bilancio 2018 riguarda l’introduzione del divieto di pagamento in contante delle retribuzioni. A partire dal 01/07/2018, infatti, i datori di lavoro o i committenti potranno erogare retribuzioni o compensi ai lavoratori mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti di pagamento: bonifico bancario; strumenti di pagamento elettronico; pagamenti in contanti
presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; assegno. Indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, non sarà più possibile corrispondere la retribuzione tramite denaro contante. Sono soggetti alla nuova disciplina tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nonché tutte le collaborazioni
coordinate e continuative ed i contratti stipulati tra cooperative e soci. Si precisa inoltre che, la sottoscrizione del cedolino paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Nel caso in cui vengano violate le disposizioni di cui sopra, è prevista per i datori di lavoro o committenti una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

BONUS GIARDINI SENZA OBBLIGO DI BONIFICO E QUALI INTERVENTI CONSENTONO DI INVOCARE IL BONUS

Non si applicherà la ritenuta d’acconto dell’8% sui pagamenti effettuati per gli interventi straordinari di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili o alla progettazione di questi interventi (art. 1, commi da 12 a 16, Legge di Bilancio 2018). Sono le conseguenze della scelta, confermata dall’Agenzia delle Entrate, di non richiedere obbligatoriamente il bonifico «parlante», ma di accettare pagamenti con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», quali «assegni bancari, postali o circolari non trasferibili», carte di credito, carte di debito («bancomat o carte prepagate ricaricabili») o bonifici bancari o postali. Per il bonus giardini, quindi, non è necessario che il pagamento avvenga tramite bonifico «parlante», come avviene anche per la detrazione del 50% sui mobili e gli elettrodomestici, ma è sufficiente il bonifico normale. Anche per il bonus mobili, è consentito il pagamento anche con carte di debito (bancomat o carte prepagate ricaricabili) o con carte di credito, ma non con contanti e assegni bancari, postali o circolari (possibili invece per il bonus giardini). Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01/01/2017, propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici del 2018, invece, continua ad essere necessario il bonifico «parlante» e questi pagamenti devono essere effettuati, anche in parte, dal 26/06/2012 al 31/12/2018. Questi vari metodi di pagamento concessi per il bonus mobili (i bonifici parlanti e non le carte elettroniche), però, non sono indifferenti per il fornitore dei beni o servizi agevolati (negoziante o artigiano), in quanto la ritenuta d’acconto dell’8% può essere evitata solo se si incassa tramite bonifico non parlante, carta di credito o bancomat. In questi casi, infatti, non vi è alcuna specifica causale da indicare nella transazione elettronica e la banca di accredito non trattiene la ritenuta dell’8% sull’importo incassato. Lo stesso vale per i pagamenti con assegni per il bonus giardini.
L’Agenzia delle Entrate inoltre ha precisato che i lavori effettuati in economia sul proprio giardino o terrazzo, ad esempio il solo acquisto di piante o altro materiale, non consentono di invocare il bonus, in quanto tali operazioni non rientrano tra gli interventi straordinari di sistemazione a verde come previsti dalla Relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018 ai fini della detrazione fiscale. Anche relativamente alle spese di progettazione e manutenzione, l’Agenzia ha specificato che le stesse sono agevolabili purché siano ancorate ad un intervento ammesso al bonus, ossia di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Pertanto, devono ritenersi esclusi dal beneficio tutti gli interventi di mera manutenzione ordinaria dei giardini. 

AGENZIA DELLE ENTRATE SU ATTIVITÀ MANIPOLAZIONE PIANTE IN VIVAIO

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 11 del 29/01/2018, ha reso ufficiale il contenuto della risposta all’istanza di consulenza giuridica richiesta da Confagricoltura, sul trattamento fiscale  dell’attività di manipolazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri. La risoluzione, concordando pienamente con quanto sostenuto dagli uffici confederali, conclude per l’applicazione della tassazione su base catastale (reddito agrario), alle seguenti attività manipolazione:
- concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente.
- trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale.
- altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

lunedì 5 novembre 2018

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE

Il diritto del confinante ad essere preferito a terzi nell'acquisto del fondo contiguo posto in vendita si materializza quando ricorrono tutta una serie di condizioni, come stabilito da norme e giurisprudenza. Di seguito si evidenziano i presupposti soggettivi ed oggettivi che pongono in capo al confinante il diritto di prelazione:
- Soggettivi: essere iscritto alla previdenza agricola in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale; essere proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita e conduttore da almeno 2 anni; non aver venduto terreni agricoli negli ultimi 2 anni di superficie superiore a 1 ettaro; garantire, con il lavoro personale e della propria famiglia, almeno un terzo della capacità lavorativa occorrente per la conduzione del fondo acquistato e di altri eventuali fondi già posseduti in proprietà.
- Oggettivi: presenza di «contiguità fisica e materiale» fra il fondo condotto in proprietà e quello in vendita (non è quindi sufficiente una vicinanza funzionale); assenza sul fondo posto in vendita della figura dell’affittuario coltivatore diretto.

TERRENI EDIFICABILI CONDOTTI A FINI AGRICOLI: TRATTAMENTO FISCALE

Ai fini ICI, IMU e TASI, i terreni edificabili sono equiparati ai terreni agricoli, se posseduti e condotti da un soggetto con qualifica di IAP o CD. Tuttavia, succede spesso che il terreno fabbricabile, posseduto e condotto da un soggetto con la qualifica di cui sopra, annoveri fra i comproprietari anche uno o più soggetti privi di tali qualifiche. In tal caso, per lungo tempo, si è rimasti nell'incertezza di quale dovesse essere il trattamento fiscale da riservare ai comproprietari privi di qualifica. Il dubbio è stato sciolto da una recente sentenza di Cassazione con la quale è stato affermato che «i benefici in commento spettano a tutti i soggetti comproprietari, a prescindere dal possesso della qualifica soggettiva di IAP o CD».

martedì 9 ottobre 2018

FISCONLINE - REGISTRAZIONE LOCAZIONE FONDO RUSTICO

Per la registrazione di un contratto di locazione fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 tramite Fisconline la procedura è pressochè identica a quanto già spiegato in precedenza (vademecum registrazione contratto fisconline).

Necessario scegliere come tipologia di contratto nel frontespizione T1 affitto di fondo rustico, sarà necessario spuntare anche il pagamento intera durata essendo obbligatorio.

Nel campo indicazione immobili oltre ad indicare ovviamente che si tratta del catasto terreni non è necessario indicare la tipologia catastale non essendo nella fattispecie delle categorie urbane e per la rendita va indicato il reddito dominicale.

Per il calcolo delle imposte considerate che esso sarà pari al 0,5% dell'importo indicato su base annuale moltiplicato per le annualità, l'importo minimo da versare sarà comunque pari ad euro 67,00.

Il contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 tabella allegato B ammessa al DPR 26.10.1972 n. 642, art. 28 DPR 955 del 30.12.1982

lunedì 8 ottobre 2018

REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO

Per registrare un contratto di comodato è necessario recarsi presso l'Agenzia delle Entrate, non è possibile la registrazione attraverso Fisconline.

Sarà necessario:
- redarre due copie in originale del contratto
- 2 marche da bollo da 16,00 euro (o più in caso di registrazione di più copie o se il contratto supera le 100 righe) con data delle marche precedente alla data di stipula
- versamento F23 codice tributo 109T euro 200,00 causale RP
- modello 69 compilare quadro A quadro B soggetti quadro D dati immobili se chi compila è anche il richiedente alla registrazione firma sulla seconda e sulla terza pagina (prima riga campo delega) se tramite delegato compilare anche in modo completo il quadro DELEGA
- fotocopia carta identità del comodante e del comodatario e nel caso del delegato

La resigtrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula.

martedì 31 luglio 2018

Proroga contratto di locazione cedolare secca - Fiscoline

Al 4° anno di locazione con cedolare secca sarà necessario effettuare la proroga entro 30 gg. dalla scadenza (ad. esempio scadenza contratto 31.07.2018 proroga entro 30.08.2018) o recandosi all'ufficio dell'AdE oppure in via telematica, di seguito i passaggi.
In primo luogo sarà necessario avvisare tramite lettera raccomandata i conduttori entro un mese dalla scadenza del 4° anno dell'eventuale proroga contratto con cedolare secca. (esempio di testo - Il locatore ..... comunica che intende rinnovare l'opzione per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. "cedolare secca", del canone di locazione per il periodo ......... salvo revoca, per effetto di tale opzioe non si rende dovuta l'imposta di registro annuale sul contratto stesso.)

Per la comunicazione di proroga dovrà essere compilato il modulo RLI nei seguenti campi


- tipologia di contratto
 - data fine proroga (scadenza degli ulteriori 4 anni ad es.)
 - tipologia di proroga codice 2 (si sta prorogando un contratto che era con opzione cedolare secca)
 - importo canone e durata compaiono in automatico essendo un adempimento successivo del contratto (codice adempimento successivo 2)
- regime cedolare secca (inserire il locatore o i locatori che usufruiscono della cedolare per i rispettivi immobili, il risultato può anche essere misto ovvero alcuni locatori richiedono la cedolare altri no, in questo caso cambierà anche la tipologia di proroga da scegliere ovvero codice 3)

Inseriti tali dati si può procedere ed apparirà il riepilogo come l'esempio sottostante.


Proseguendo ulteriormente non ci sarà nulla da versare essendo in regime di cedolare secca, andare dopo qualche ora nella ricerca ricevute e il consiglio è di stamparne una copia.

lunedì 2 luglio 2018

RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOCAZIONE - CEDOLARE SECCA

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di locazione con cedolare secca a norma del D. Lgs. n. 23/2011 non è dovuto il versamento dei 67,00 euro. Resta valido comunque l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata del contratto compilando il modulo RLI semplicemente indicando gli estremi del contratto e la data di risoluzione oppure in via telematica entrando negli "adempimenti successivi", risoluzione, basterà indicare la data di risoluzione e la data di invio che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.