lunedì 9 dicembre 2019

Nuovo regime fitosanitario e nuove disposizioni in materia di passaporto fitosanitario - Regolamenti UE 2016/2031 e 2017/625

Nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 a decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in vigore il nuovo regime fitosanitario. Viene introdotto il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), nel quale tutti gli operatori professionali dovranno essere registrati con l'attribuzione di un numero unico nazionale assegnato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio. Gli iscritti al RUP avranno d'ufficio un'automatica assegnazione al RUOP senza dover compiere ulteriori adempimenti così come non cambiano le precedenti autorizzazioni al rilascio dei passaporti fitosanitari, chi ha già l'autorizzazione non deve pertanto effettuare nessuna nuova domanda. Il nuovo numero di attribuzione viene trasmesso per quanto riguarda la Regione Lombardia e altre regioni mezzo PEC.
Cambiano invece alcune regole operative in materia di passaporto fitosanitario infatti tutte gli operatori professionali (di seguito OP) dovranno dotarsi di autorizzazione al passaporto fitosanitario e pertanto dovranno iscriversi al nuovo RUOP.
Per OP si intende ogni soggetto di diritto pubblico o privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento, introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dall territorio dell'Unione, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
Pertanto tra gli OP sono inclusi oltre ai vivaisti e agricoltori anche mediatori/rivenditori piante, garden center, fioristi, giardinieri, paesaggisti, ecc.
Ora il passaporto delle piante, che in precedenza era esclusivamente assegnato solo per la vendita di alcune specifiche essenze arboree e solo per alcune categorie di OP, viene esteso a tutte le piante e deve comparire sotto forma di specifica etichetta ogni singola pianta o lotto identificato come omogeneo (piante della stessa essenza in un unico imballaggio). 
E' facoltativo e non è più necessario altresì indicare il passaporto in fattura o sul documento di trasporto. 
Viene esclusa l'applicazione del passaporto solo per quelle piante che vengono vendute e destinate ad uso personale al consumatore finale (tale esenzione non è applicabile alle emissioni di passaporti verso e in zone protette); per consumatore finale si intende la persona che, non agendo per fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale ad esempio i singoli individui e privati cittadini. Tale articolo attualmente viene interpretato non escludendo ad esempio le piante vendute ai Condomini e alle aziende private (uso collettivo delle piante e non più "personale") mentre sono assimilati ad utenti finali anche i commercianti che vendono unitamente al dettaglio. Si attendono pertanto ulteriori precisazioni in merito alla definizione di consumatore finale.
Il nuovo passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta dove le indicazioni devono risultare inalterabili e durature. E' previsto attualmente un certo grado di flessibilità per quanto riguarda il formato del passaporto pertanto ogni OP può provvedere a dotarsi in maniera soggettiva alla specifica tipologia di passaporto più consono alla propria attività, rimangono invece definiti i contenuti del passaporto che deve riportare all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare:
- la dicitura "xxxxxx xxxxx/plant passport" in una delle lingue dell'unione e in inglese
- la bandiera dell'unione nell'angolo superiore sinistro a colori o in bianco e nero
- la lettera A seguita dalla denominazione botanica della specie o taxon in questione oppure il nome dell'oggetto o eventualmente anche il nome della varietà; quando più specie sono inserite nello stesso contenitore o quando una confezione di sementi contiene una miscela di specie, la lettera A sarà seguita dai nomi botanici di tutte le specie
- la lettera B seguita dal codice dello stato (ad es. IT) membro in cui l'OP è registrato per il rilascio del passaporto, un trattino e il numero di registrazione dell'OP
- la lettera C seguita dal codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto (es. codice tracciabilità CO-004-xxxx ovvero sigla provincia-n.prog. centro aziendale-codice stabilito dall'OP vedi di seguito)
- la lettera D seguita dal codice dello stato membro di origine o il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2 se la merce proviene da un paese terzo. Il paese di origine è il paese in cui le merci sono state coltivate o prodotte e dove potrebbero essere state esposte a organismi nocivi regolamentati. 
Nel caso il passaporto piante sia emesso per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette viene aggiunta la dicitura ZP dopo la dicitura "xxxxxx xxxxx/plant passport" e riportare subito sotto i nomi scientifici degli organismi nocivi per le ZP o in alternativa i codici attribuiti al riferimento patogeno stesso.
Debbono inoltre essere prodotti appositi registri dove indicare il carico e lo scarico delle piante in ordine cronologico, e un registro per la tracciabilità interna delle piante in caso di produzione in vivai e serre; i codici di tracciabilità e la gestione degli stessi è a discrezione dell'OP in base alla propria attività, la condizione è che l'OP attraverso la registrazione dati deve essere in grado di indicare al Servizio fitosanitario competente la provenienza della merce e a chi l'ha eventualmente venduta.
Il codice tracciabilità indicato nel passaporto dopo la lettera C può essere anche integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip, QR code o altro supporto di dati di tracciabilità presente sull'unità di vendita.
I registri predetti debbono essere conservati per tre anni. 
Rimangono esonerati dal RUOP come previsto anche in precedenza dal RUP i piccoli produttori come da D. lgs 214/05 cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale (provincia), a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito.
Seguono aggiornamenti su questa nuova e delicata normativa.

mercoledì 6 novembre 2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA - chiarimenti tempistiche di emissione

L'ADE ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle tempistiche di emissione delle fatture elettroniche, è stato infatti precisato che:
- è possibile emettere la fattura elettronica entro fine mese per la merce consegnata con un documento di trasporto/bolla sarà necessario riportare in fattura i riferimenti di tale documento (DDT N. *** DEL ***) dello stesso mese;
- in caso di consegne senza documento di trasporto o prestazioni di servizi la fattura non può considerarsi differita pertanto deve rispettare il termine di invio dei 12 giorni dalla data della fattura indicata nel frontespizio del documento.
Il superamento dei 12 giorni comporta dal primo luglio 2019 per le ditte trimestrali e dal primo ottobre 2019 per le ditte mensili sanzioni per la tardiva trasmissione allo SDI.

martedì 8 ottobre 2019

REGIONE LOMBARDIA - COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

Dal prossimo 1° ottobre e fino al 31/03/2019 scatta il divieto di bruciatura delle ramaglie nei Comuni posti a quota inferiore a 300 m. Regione Lombardia in ragione della particolare criticità del territorio regionale relativa alle concentrazioni di particolato atmosferico PM10, ha ritenuto di vietare in tale periodo di ogni anno la combustione dei piccoli cumuli di residui vegetali altrimenti consentita dalla norma nazionale. Si rammenta infatti che è considera pratica agricola ‘il raggruppamento e l’abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro effettuata nel luogo di produzione’.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla dGR 7095 del 2017.

giovedì 12 settembre 2019

Fatturazione elettronica: trasmissione tardiva allo SDI

Dal 1° luglio 2019, è cambiata la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di trasmissione tardiva al Sdi. (ditte trimestrali termine moratoria sanzioni il 30/06/2019 ditte mensili termine moratoria sanzioni il 30/09/2019).
La fattura elettronica deve quindi essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Per ogni fattura elettronica di vendita inviata al Sdi oltre i termini citati sono previste le sanzioni dettate dall’articolo 6 del DL del 18/12/1997 n. 471, nello specifico:

Sanzione amministrativa tra i €250,00 e €2000,00 per invio tardivo fattura elettronica;

- DAL 01/07/2019 TRIMESTRALI PERIODO ENTRO 12 GIORNI
DAL 01/10/2019 MENSILI PERIODO ENTRO 12 GIORNI
Se invio la fattura entro 12 giorni, non sono sanzionato
- ENTRO 90 GIORNI Sanzione da € 250,00 ridotta a 1/9 sanzione di € 27,78 a fattura
- DA 91 GIORNI AD 1 ANNO Sanzione di € 250 ridotta a 1/8, sanzione di € 31,25 a fattura
- DA 1 A 2 ANNI DATA OPERAZIONE Sanzione di € 250 ridotta a 1/7, sanzione di € 35,71 a fattura
- Sanzione su base IVA dal 90% al 180% (dell’Iva esposta in fattura) quando invio tardivamente la fattura elettronica di vendita oltre un periodo già liquidato. Il minimo della sanzione ammonta a €500,00.

sabato 6 luglio 2019

CONTIGUITA’ FISICA E MATERIALE NELLA PRELAZIONE DEL CONFINANTE

Per ciò che concerne il diritto di prelazione da parte del confinante la giurisprudenza è orientata nel ritenere che, per fondo confinante, debba intendersi quello che si trova a contatto lungo la comune linea di demarcazione con il fondo posto in vendita, e cioè presenta contiguità fisica e materiale. Nei  casi più recenti si evidenzia che non è possibile la prelazione del confinante proprietario CD/IAP quando:
- i fondi siano divisi da una strada interpoderale, da una strada privata agraria, da una strada vicinale, da una strada comunale, provinciale, regionale o statale;
- i fondi siano separati da un corso d'acqua naturale avente carattere pubblico;
- i fondi siano divisi da un canale pubblico, da un canale di bonifica di proprietà demaniale, da un canale o fosso demaniale, da un canale di scolo delle acque di grande dimensione e portata, tale da essere assimilabile ad un canale a destinazione pubblica.
Il diritto di prelazione, al contrario, sussiste nell'ipotesi in cui siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della contiguità fisica e materiale fra i due fondi. A tal proposito la riserva, da parte del proprietario, di una striscia di terreno lungo il confine, non esclude la prelazione se essa, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere incolta o non sia comunque idonea a qualsiasi  sfruttamento agricolo autonomo e priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2019

Dal 1° luglio 2019 entrano in vigore nuove regole sul fronte del termine di emissione e di sanzioni applicate in caso di invio tardivo della fattura elettronica allo SDI. Per quanto riguarda il termine per l’emissione, a partire dal 1 di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo. In tema di sanzioni, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.
Per i contribuenti con liquidazione IVA mensile il periodo di moratoria terminerà il prossimo 30 settembre 2019. L’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche ai rapporti commerciali tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

venerdì 24 maggio 2019

Nuovo modello RLI 2019 - adempimenti successivi

Per gli adempimenti successivi sono stati aggiunti i codici 6 e 7 rispettivamente subentro (6) e risoluzione (7)

Se nella casella Adempimenti successivi si è optato per il codice 2 (proroga), è necessario compilare la casella tipologia di proroga con uno dei seguenti codici :

- codice 1, se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (registro);
- codice 2, se si sta prorogando un contratto in regime di cedolare secca;
- codice 3, se si sta prorogando un contratto misto (in cui era presente almeno un locatore in cedolare secca e un locatore in regime ordinario).

Subentro - nuovo modello RLI 2019

Per il subentro nel nuovo modello RLI si dovrà specificare la tipologia del subentro indicando uno dei seguenti codici:

- codice 1 in caso di decesso di una o più parti del contratto;
- codice 2 in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione;
- codice 3 in caso di trasformazione della società o dell’ente parte del contratto;
- codice 4 in caso di fusione della società o dell’ente parte del contratto con altro soggetto;
- codice 5 in caso di scissione della società o dell’ente parte del contratto in altro soggetto;
- codice 6 in tutti gli altri casi.

Nel quadro B soggetti sezione I dati del locatore indicare esclusivamente la parte cedente e la parte o le parti subentranti rispettando la numerazione del locatore di partenza del contratto.
Nel quadro C indicare come al solito i dati degli immobili.

Nel quadro D regime di tassazione verranno invece riportati l'elenco dei locatori allo stato di fatto successivo al subentro con relativa percentuale di possesso (totale dovrà essere ovviamente pari al 100%) e indicazione del regime se con cedolare secca o meno.

mercoledì 22 maggio 2019

Sculpture of Lovers - Chișinău - Pedestruan Street E.Doga


Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita.
(Oscar Wilde)

FISCONLINE BUG SUBENTRO CONTRATTI LOCAZIONE

Operando telematicamente al processo di subentro in un contratto di locazione lo stesso viene correttamente effettuato rilasciandone quindi ricevuta attestante la variazione con indicazione del cedente/i e del cessionario/i.
Il sistema però non riesce ad aggiornare i dati della prima registrazione lasciando pertanto sulla propria pagina personale invariate le parti registranti il contratto di locazione originarie.
Infatti nel caso di un ulteriore subentro nell'arco temporale del contratto di registrazione e successivo ad un eventuale precedente subentro già effettuato telematicamente, non sarà possibile procedere generando un errore con una ricevuta di scarto per adempimenti successivi e costringendo pertanto a recarsi direttamente all'ADE relativo alla registrazione contrattuale per procedere al subentro in modo "tradizionale" con compilazione del modulo RLI.

venerdì 12 aprile 2019

MUD esclusioni


Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. Tali soggetti assolvono all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.


martedì 22 gennaio 2019

RINNOVO CONTRATTO 4+4: COSA FARE ALLA SCADENZA DELL'OTTAVO ANNO

Alla scadenza degli 8 anni dei classici contratti di locazione 4+4 anni i contratti si rinnovano tacitamente. E' prassi da parte della parte locatrice inviare 6 mesi prima della scadenza comunicazione mezzo raccomandata o pec dell'avviso di rinnovo o meno alla medesime condizioni contrattuali stipulate in precedenza.
Se le condizioni di rinnovo sono le medesime sarà necessario solo effettuare un adempimento successivo ovvero prorogare il contratto e non sottoscrivere un contratto ex novo. (codice tributo 1504 mentre in caso di cedolare secca ricordarsi di comunicare anche la proroga della stessa all'inquilino).
Il predetto rinnovo ha durata di ulteriori soli 4 anni.

FISCONLINE: ERRORE DATA DURATA CONTRATTO LOCAZIONE

In fase di registrazione attraverso Fisconline può capitare di inserire erroneamente una durata di fine locazione errata. Il sistema che dovrebbe in teoria essere più inteligente, ovvero calcolare in automatico la durata di fine locazione ecc. non lo è, pertanto è un errore che sovente accade ed una volta inviato il contratto non si può più correggere in via telematica.
Pertanto l'unica possibilità di correzione è recarsi presso l'Agenzia delle Entrate e richiedere la rettifica della data.
Solo nel caso in cui si sia scelta la cedolare secca per tutti i locatori si può ovviare seguendo la pressi già spiegata in precedenza: erronea registrazione contratto fisconline